COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 05.11.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 20 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SAN GABRIELE avverso squalifica per 3 giornate calc. CORONA MARIANO e CANITANO FRANCESCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 16 del 22.10.2014 gara S.GABRIELE – S.SOFIA del 18.10.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 05.11.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 20 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SAN GABRIELE avverso squalifica per 3 giornate calc. CORONA MARIANO e CANITANO FRANCESCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 16 del 22.10.2014 gara S.GABRIELE - S.SOFIA del 18.10.2014 L'A.S.D. SAN GABRIELE ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti segnalando che : 1) il gesto compiuto dal cal. CORONA non era rivolto a tesserati avversari, ma ad un proprio compagno di squadra, a significare una sorta di liberazione per il fatto di avere segnato una rete. Lo stesso, al momento della comunicazione del provvedimento non offendeva l'arbitro, ma si limitava a chiedergli cosa stesse facendo; 2) al termine della gara, dalla tribuna, venivano indirizzati numerosi insulti verso l'ufficiale di gara. Questi voltandosi individuava nel giocatore CANITANO, la prima persona più vicina alle sue spalle, l'autore degli insulti. Chiede una riduzione delle sanzioni e che vengano sentiti i due giocatori ed il dirigente accompagnatore ufficiale. La Corte, - premesso che non vengono sentiti i giocatori in quanto il ricorso non è stato da loro direttamente proposto, così come non viene sentito il dirigente perché inibito; - dato atto che non è stato possibile sentire il rappresentante dell'A.S.D. SAN GABRIELE perché la persona presentatasi è risultata colpita da provvedimento disciplinare, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito : 1) che il calc. CORONA veniva espulso per compimento di gesti osceni nei confronti di tesserati(compagni di squadra o avversari) e, che, dopo la comunicazione del provvedimento, offendeva l'arbitro; 2) il calc. CANITANO, dopo il termine della gara, avvicinatosi all'arbitro, a non più di 2 metri di distanza, gli rivolgeva frasi offensive, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate dei calc. CORONA MARIANO e CANITANO FRANCESCO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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