COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 del 05.11.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 21 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CRESPO CALCIO avverso squalifica per 3 giornate calc. GHFIRI AMINE delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 16 del 23.10.2014 gara CRESPO CALCIO – GHEPARD del 18.10.2014
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°18 del 05.11.2014
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
21 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CRESPO CALCIO avverso squalifica per 3 giornate calc. GHFIRI AMINE delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 16 del 23.10.2014 gara CRESPO CALCIO - GHEPARD del 18.10.2014
L'A.S.D. CRESPO CALCIO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc. GHFIRI ed un calciatore avversario, al termine di una azione, si scambiavano reciprocamente delle offese e l'arbitro comminava loro l'espulsione dal campo. I due si allontanavano dal campo seguendo percorsi e modalità diverse tra loro, dirigendosi verso gli spogliatoi separatamente e, quindi, senza nessun ulteriore strascico dell'alterco. Ritiene pertanto che la sanzione non sia esattamente commisurata all'episodio, in quanto i fatti non si sono svolti come riportato sul C.U. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dalla lettura del dettagliato referto di gara si rileva che il calc. GHFIRI veniva a diverbio con un calciatore avversario, cui rivolgeva offese e, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, reiterava il comportamento, anche con minacce, ripetute nuovamente nell'abbandonare il terreno di gioco, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. GHFIRI AMINE. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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