COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 19.11.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SAMMAURESE avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 16 del 22.10.2014 gara SAMMAURESE – PROGRESSO dell’8.10.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 19.11.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SAMMAURESE avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 16 del 22.10.2014 gara SAMMAURESE - PROGRESSO dell'8.10.2014 L'A.S.D. SAMMAURESE ricorre avverso la decisione sopra indicata, in ordine ad un suo reclamo vertente sulla presenza, nella panchina dello Sport Club Progresso, nella gara in oggetto, dell'all.Righi Emanuele, squalificato fino all'8.10.2014. Eccepisce "in errores in procedendo della decisione gravata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e in iudicando per violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 4, CGS". "Sotto il primo ed il secondo profilo, mette conto evidenziare come il G.S., pur avendo accertato la partecipazione irregolare alla gara dello squalificato allenatore della Soc.Progresso , nulla abbia motivato in ordine al contestato apporto casuale del sig. Righi all'andamento della gara, che di tutta evidenza denota la totale irregolarità dell'incontro". Chiede, in via principale, l’annullamento del provvedimento emesso dal Primo Giudice e l’inflizione alla Soc.Progresso della perdita della gara e, conseguente, aggiudicazione della stessa a suo favore; in via subordinata, la ripetizione dell’incontro. La Corte, - premesso che la società reclamante, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata invitata, non si è presentata all'odierno dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - osservato che l'art. 17 del C.G.S., comma 5, maggiormente pertinente al caso, per cui la "punizione sportiva della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all'art. 29, commi 7 ("I Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei giocatori, dei tecnici e/o degli assistenti di parte impiegati in gare, ai sensi dell'art. 17, comma 5") e 8 ("Il procedimento di cui al comma 7 è instaurato : a) d'ufficio…, b) su reclamo…), trattando la "partecipazione" di persone alle gare e non "a fatti avvenuti nel corso delle gare" (art. 17, comma 4 CGS), e indica alla lettera a) "fa partecipare calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte", alla lettera b) "utilizza quali assistenti dell'arbitro soggetti squalificati o che comunque non abbiano titolo per parteciparvi" ed alla lettera c) "viola le disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle N.O.I.F. ("Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare" e " Obbligo di impiego dei calciatori alle gare"), senza nulla prevedere circa la presenza in campo dell'allenatore squalificato; - preso atto delle costanti decisioni degli Organi Superiori della Giustizia Sportiva che, in casi come quello che ci occupa, hanno sempre considerato l'allenatore come non partecipante alle gare (C.A.F. C.U. 18/C 27.1.1983-App.U.S.D.Ursus S.Donato "Il peso della presenza dell'allenatore non è tale da influire decisamente sul regolare svolgimento di una gara. Il Legislatore sportivo ha previsto espressamente le ipotesi del giocatore e del guardalinee di parte in situazione irregolare quali cause di irrogazione della punizione sportiva, escludendo quindi la ipotesi dell'allenatore….Secondo i testi regolamentari tra loro coordinati, l'allenatore quindi non partecipa, in questo senso ed a questi effetti, alla gara), (C.A.F. C.U. 307C 23.3.1984- App.Junior Francavilla "L'art. 9 Reg.Disc.(ora 17 C.G.S.), nel considerare i casi in cui deve essere adottata la punizione sportiva della perdita della gara non prevede affatto l'ipotesi della squadra che ha fatto ricorso ad un allenatore in posizione irregolare; né può ritenersi che tale caso, non specificatamente contemplato al comma c)(art. 5 C.G.S.dell’epoca) come quello della partecipazione di calciatori squalificati o privi di titolo, rientri in quei "fatti" o in "quelle situazioni" di cui è parola nel comma a)(art.7 C.G.S dell’epoca.) "che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara"; esso appare infatti dotato di un rilievo non determinante a tal fine". "La responsabilità del tecnico potrà quindi essere sanzionata a livello disciplinare, ma individualmente; non potrà invece trasmettersi, in via oggettiva, alla società che ha usufruito della sua opera, né potrà compromettere i risultati da questa conseguiti"; - premesso quanto sopra e ritenuto che la presenza in panchina dell'all.Righi, per la qual sanzionato con la Soc.Progresso, dal Giudice di primo grado, non comporti la sanzione della perdita della gara sopra indicata, d e l i b e r a - di respingere il ricorso dell'A.S.D. SAMMAURESE, confermando la omologazione del risultato conseguito sul campo : SAMMAURESE 0 - PROGRESSO 2. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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