COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 19.11.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 26 RECLAMO PROPOSTO DA calc. BASILE PAOLO, tess. Unione Calcio Riccione avverso squalifica al 31.1.2015 delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 17 del 30.10.2014 gara UNIONE CALCIO RICCIONE – MONTEFIORESE del 26.10.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°20 del 19.11.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 26 RECLAMO PROPOSTO DA calc. BASILE PAOLO, tess. Unione Calcio Riccione avverso squalifica al 31.1.2015 delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 17 del 30.10.2014 gara UNIONE CALCIO RICCIONE - MONTEFIORESE del 26.10.2014 Il calc. BASILE PAOLO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che sin dall'inizio era "assai nervoso per motivi personali ed ancor più incollerito con sé stesso, a causa di alcuni evidentissimi errori di gioco commessi in occasione della finalizzazione a rete e perdeva ulteriormente la calma nel momento in cui il Direttore di gara non sanzionava un netto fallo da lui subito". "Apostrofava il Direttore di gara con frasi ed epiteti assolutamente censurabili ed ingiustificabili e, certamente non più in sé, si avvicinava minacciosamente all'arbitro, ma veniva prontamente bloccato dai compagni di squadra, in modo tale che le cose non degenerassero : di fatto, quindi, nessun contatto fisico di natura violenta vi è stato tra lui ed il Direttore, se si esclude un non velato tentativo da parte sua di afferrare la divisa del primo". Chiede una riduzione della sanzione. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il calc. BASILE, espulso per avergli rivolto frasi offensive, avvicinatoglisi lo afferrava con una mano alla divisa ed iniziava a strattonarla, facendo anche l'atto di colpirlo con un pugno, impeditone dal tempestivo intervento di compagni di squadra che lo allontanavano, mentre rivolgeva all'arbitro frasi offensive e minacciose anche di atti estremi. Rientrato sul terreno di gioco reiterava le esternazioni, finché non veniva allontanato definitivamente; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 31.1.2015 del calc. BASILE PAOLO. Dispone per l'incameramento della tassa versata
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