COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 26.11.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 29 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. OPEN avverso squalifica al 30.6.2015 calc. FRANCHINI GIACOMO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 18 del 6.11.2014 gara OPEN – SALA BOLOGNESE dell’1.11.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 26.11.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 29 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. OPEN avverso squalifica al 30.6.2015 calc. FRANCHINI GIACOMO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 18 del 6.11.2014 gara OPEN - SALA BOLOGNESE dell'1.11.2011 L'A.S.D. OPEN, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento dichiarando che il calc. FRANCHINI, espulso per doppia ammonizione, alla comunicazione del provvedimento si è rivolto al direttore di gara, chiedendo spiegazioni con un tono acceso ma non violento, cercando di spiegare la sua assoluta buona fede nell'intervento che, pur essendo scomposto, non era né violento, né pericoloso per l'avversario. Non avendo ricevuto risposta e ritenendo inutile la sua protesta, il giocatore si è girato ed è andato verso gli spogliatoi da solo e senza alcun intervento dei suoi compagni; si sottolinea che il ragazzo non ha in alcun modo colpito il direttore di gara, in quanto non vi è stato nessun contatto fisico. Chiede la riduzione della squalifica ad una sola giornata di gara e che vengano sentiti alcuni dirigenti della società. La Corte, - premesso che, ai sensi dell'art. 35, comma 1, punto 1.1, non vengono sentite le persone indicate. - visti gli atti ufficiali; - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che il calc. FRANCHINI, espulso per doppia ammonizione, dopo la comunicazione del provvedimento, gli si è avvicinato e lo ha spinto petto contro petto, non violentemente, senza farlo arretrare, lasciando poi il terreno, sollecitato dai compagni di squadra; - ritenuto che la condotta messa in atto dal calc. FRANCHINI possa essere punita con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 6.2.2015 la squalifica del calc. FRANCHINI GIACOMO. Nulla dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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