COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 26.11.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 30 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. RONCO EDELWEISS avverso ammende di € 150 per persone all’interno del recinto di gioco, € 400 per intemperanze sostenitori, anche con frasi discriminatorie, e disputa delle prossime due gare interne a porte chiuse delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 19 del 12.11.2014 gara RONCO EDELWEISS – VIRTUS CESENA dell’8.11.2014
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°21 del 26.11.2014
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
30 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. RONCO EDELWEISS avverso ammende di € 150 per persone all'interno del recinto di gioco, € 400 per intemperanze sostenitori, anche con frasi discriminatorie, e disputa delle prossime due gare interne a porte chiuse delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 19 del 12.11.2014 gara RONCO EDELWEISS - VIRTUS CESENA dell'8.11.2014
L'A.S.D. RONCO EDELWEISS, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti sostenendo che : 1) "le presunte frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara da parte di spettatori e collaboratori non hanno mai, e dico mai, avuto un tono intimidatorio, oltraggioso e soprattutto discriminatorio che travalicasse la normale tensione, anche se in modo disdicevole. Un conto è contestare, anche con espressioni colorite, la mancata concessione di rigori, un conto intimidire, oltraggiare e discriminare il direttore di gara"; 2) "durante la partita il custode, non in elenco, è entrato nell’area riservata per andare a prendere un pallone, senza dire una parola, e vedersi comminare una sanzione di ulteriori € 150 per tale comportamento è un ulteriore aggravante di questa vicenda". Ciò che è stato riportato nel comunicato è assolutamente esagerato rispetto a quello che è successo durante la partita, dove non ci sono mai stati momenti di tensione né prima, né durante, né al termine della partita. Chiede di "tramutare l'ammenda di € 400 in sanzione per intemperanze sostenitori, con la conseguente cancellazione delle 2 giornate di squalifica del campo e la cancellazione dell'ammenda di € 150 perché il fatto non sussiste. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, precisando che : 1) dal 60° minuto, dapprima una persona e, successivamente due, entravano ed uscivano, più volte, nello spazio antistante gli spogliatoi, rivolgendogli frasi offensive; 2) dal 25° minuto del primo tempo in poi un gruppetto di 7/8 spettatori, identificabili chiaramente come sostenitori dell'A.S.D. Ronco Edelweiss indirizzavano offese verso un calciatore della squadra ospite, e successivamente rivolgevano le offese all'arbitro, aggiungendo epiteti irriguardosi, incivili, male auguranti e dubitativi delle sue capacità, allusivi anche alla dirigenza arbitrale; 3) al gruppetto si univano poi, nelle esternazioni, altri tifosi locali, posizionati dietro una porta; - non rilevando, comunque, nei disdicevoli pronunciamenti dei sostenitori locali elementi da ricondurre i fatti come rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 11, comma 3, del C.G.S., d e l i b e r a - di annullare la sanzione a carico dell'A.S.D. RONCO EDELWEISS della disputa di due gare interne a porte chiuse, di ridurre a € 300 l'ammenda per le intemperanze dei sostenitori e di confermare l' ammenda di € 150 per le persone all'interno del recinto di gioco. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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