COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 03.12.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO PROPOSTO DA S.S.D. BARACCA LUGO avverso squalifica per 3 giornate di gara calc. CALABRO CLAUDIO CIRO, inibizione al 20.1.2015 dir.add.arb. BEZZI CLAUDIO e ammenda € 200 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 20 del 20.11.2014 gara BARACCA LUGO – CASAL BORSETTI del 16.11.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 03.12.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO PROPOSTO DA S.S.D. BARACCA LUGO avverso squalifica per 3 giornate di gara calc. CALABRO CLAUDIO CIRO, inibizione al 20.1.2015 dir.add.arb. BEZZI CLAUDIO e ammenda € 200 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 20 del 20.11.2014 gara BARACCA LUGO - CASAL BORSETTI del 16.11.2014 Il ricorso della S.S.D. BARACCA LUGO risultando sottoscritto dal sig.BEZZI CLAUDIO, Presidente della Società, inibito, può essere preso in esame solamente per la posizione dello stesso, mentre non possono essere valutate le altre due sanzioni reclamate. Nel ricorso il sig. Bezzi fa presente che, dopo che la gara era terminata da circa un'ora, si è intrattenuto con l'arbitro, in via amichevole. Gli chiedeva se avesse fatto la doccia e gli chiedeva spiegazioni circa decisioni tecniche adottate nel corso della partita. L'arbitro ammetteva che, forse, due reti del Casal Borsetti avrebbe potuto non convalidarle e si lamentava perché "dovevo far smettere quei ragazzi di fare il tifo in quel modo perché erano incivili. Il dirigente rispondeva "che se pagano il biglietto mica li posso lasciare fuori, non c'è la tessera del tifoso, più di dirgli certe cose la società non può fare altro. A quel punto l'arbitro diceva che non avrebbe annotato nulla, per non farci prender delle multe per colpa di quattro imbecilli". Non si rende conto di quando l'arbitro è stato aggredito, accerchiato e quando gli è stato impedito di raggiungere la sua auto". La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che , in occasione della protesta, a fine gara, del suo operato da parte di sostenitori della S.S.D.Baracca Lugo , che, offendendolo e minacciandolo, cercavano di rallentare la sua partenza in auto, il sig. BEZZI, dirigente addetto all'arbitro, presente, non si è attivato per far cessare la contestazione; - ritenuto che il comportamento antisportivo del sig. BEZZI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 20.12.2014 la inibizione del sig. BEZZI CLAUDIO e di dichiarare inammissibile la parte del ricorso relativa alla squalifica del calc. CALABRO CLAUDIO CIRO e l'ammenda di € 200 a carico della S.S.D. BARACCA LUGO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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