COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 03.12.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 34 RECLAMO PROPOSTO DA G.S. SPEZZANESE avverso ammenda di € 150 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 18 del 13.11.2014 gara AUDAX CASINALBO – SPEZZANESE del 9.11.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 03.12.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 34 RECLAMO PROPOSTO DA G.S. SPEZZANESE avverso ammenda di € 150 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 18 del 13.11.2014 gara AUDAX CASINALBO - SPEZZANESE del 9.11.2014 Il ricorso di cui all'oggetto non può essere preso in esame perché non sono state osservate le disposizioni per l'inoltro, giusto quanto stabilito dall'art. 38, comma 7, del C.G.S. La Corte, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso del G.S. SPEZZANESE e dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it