COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 10.12.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 37 RECLAMO PROPOSTO DA G.S.D. GIAN LUCA MONTANARI avverso squalifica per 5 giornate calc. ZOBOLI ENRICO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 26.11.2014 gara VIADANA – G.L.MONTANARI del 22.11.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 del 10.12.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 37 RECLAMO PROPOSTO DA G.S.D. GIAN LUCA MONTANARI avverso squalifica per 5 giornate calc. ZOBOLI ENRICO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 26.11.2014 gara VIADANA - G.L.MONTANARI del 22.11.2014 Il G.S.D. GIAN LUCA MONTANARI, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che, mentre veniva fischiata la fine dell'incontro, il calc. ZOBOLI "arretrava per rientrare poi al centro del campo per fare il saluto finale, girandosi, urtava incidentalmente una persona entrata indebitamente in campo, facendogli volare a terra gli occhiali". "Il contatto è avvenuto sicuramente involontariamente e con una persona che lì non doveva essere e che si trovava comunque sul percorso che il giocatore doveva fare". Chiede una riduzione della sanzione. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che, a fine gara, il calc, ZOBOLI colpiva intenzionalmente con la testa al viso una persona entrata indebitamente sul campo di gioco, provocandogli la rottura degli occhiali indossati, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 5 giornate del calc. ZOBOLI ENRICO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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