COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 17.12.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 39 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. DINAMO SOLIGNANO avverso squalifica per 3 giornate calc. FRANCHI MARCO delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 23 dlel 3.12.2013 gara DINAMO SOLIGNANO – COMBISALSO del 26.11.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 17.12.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 39 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. DINAMO SOLIGNANO avverso squalifica per 3 giornate calc. FRANCHI MARCO delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 23 dlel 3.12.2013 gara DINAMO SOLIGNANO - COMBISALSO del 26.11.2014 L'A.S.D. DINAMO SOLIGNANO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che il calc. FRANCHI non ha proferito nessuna espressione offensiva nei confronti del direttore di gara. Solo dopo essersi allontanato dall'area di gara commentava l'accaduto, non certo utilizzando tali espressioni colorite e offensive, ma altresì rammaricandosi per non avere, lui come giocatore, contribuito al buon esito della partita. Chiede una riduzione della sanzione. La Corte, - premesso che l'A.S.D. DINAMO SOLIGNANO, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata invitata, non si è presentata all'odierno dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, il calc. FRANCHI, da una distanza di circa 2 metri, gli indirizzava una espressione offensiva, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. FRANCHI MARCO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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