COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 17.12.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 40 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. AMARANTO CASTEL GUELFO avverso ammenda € 1.000 per frasi razziste di sostenitori delibera del G.S. del C. P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 19 del 13.11.2014 gara AMARANTO CASTEL GUELFO – ATLETICO MAZZINI del 2.11.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 17.12.2014 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 40 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. AMARANTO CASTEL GUELFO avverso ammenda € 1.000 per frasi razziste di sostenitori delibera del G.S. del C. P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 19 del 13.11.2014 gara AMARANTO CASTEL GUELFO - ATLETICO MAZZINI del 2.11.2014 L'A.S.D. AMARANTO CASTEL GUELFO, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che, trattandosi della prima violazione, il G.S. "avrebbe dovuto comminare la sanzione dell'obbligo di disputare una partita a porte chiuse, in luogo dell'ammenda invece irrogata, da applicarsi, ai sensi dell'art. 11 del C.G.S., per violazioni successive alla prima, sospendendone poi l'esecuzione, ai sensi dell'art. 16, stesso codice. "La società AMARANTO CASTEL GUELFO condanna fermamente i comportamenti accaduti. Infatti mai si era verificata una situazione del genere, in precedenza". "L'ammenda deriverebbe, poi da una unica frase razzista, come statuito dal comunicato. Una sola frase, pronunciata da soggetto non identificato e non riconducibile alla società ricorrente". Evidenzia, poi, che "sia il personale della società sia altri sostenitori si sono immediatamente dissociati dal comportamento discriminatorio ed hanno stigmatizzato l'accaduto, facendo si che il comportamento razzista non si ripetesse. Nel caso di specie, pertanto, sembra potersi applicare l'esimente di cui all'art. 13 del C.G.S. o, quantomeno, l'attenuante di cui al secondo comma della stessa norma". Chiede, in via gradata : 1) che venga disposta la sanzione dell'obbligo di disputare una partita a porte chiuse, in luogo dell'ammenda di € 1.000, con sanzione sospesa per 1 anno; 2) che sia applicata l'esimente di cui in precedenza, con annullamento della sanzione di € 1.000; 3) che la sanzione di € 1.000 venga diminuita, ferma restando la sospensione, anche ai sensi dell'art. 13 del C.G.S.; 4) che non venga aggravata la sanzione irrogata. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che, nel corso della gara, per 5/6 volte, sostenitori locali gli indirizzavano frasi offensive e di contenuto razzista; - dato atto che l'art. 11, comma 3, del C.G.S., in relazione alle espressioni razziste e/o discriminatorie pronunciate da sostenitori di società, stabilisce che "In caso di prima violazione si applica la sanzione minima di cui all'art. 18, comma 1, lett. e) (disputa di una o più gare con uno o più settori privi di spettatori), nonché, eventualmente, in via gradata, le sanzioni di cui alle lettere d), f), g), i), e m) del citato comma 1 dello stesso articolo; - considerato, poi, che l'art.16, comma 2 bis, stabilisce che gli organi della Giustizia sportiva possono sospendere la esecuzione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 18, comma 1, lett. d), e) e f), comminate in applicazione dell'art. 11, comma 3, del C.G.S., d e l i b e r a - di annullare l'ammenda di € 1.000 disposta in primo grado con sospensione della pena, e di infliggere all'A.S.D. AMARANTO CASTEL GUELFO la sanzione di cui alla lettera d), comma 1, dell'art.18 del C.G.S. della disputa di una gara a porte chiuse, con applicazione del beneficio della sospensione, ex art. 16, comma 2 bis, del C.G.S. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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