COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 17.12.2014 DELIBERE DELTRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 12 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. SECK MBACKE, sig. BETTI OMAR e A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO – camp. Eccellenza

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 17.12.2014 DELIBERE DELTRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 12 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. SECK MBACKE, sig. BETTI OMAR e A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO - camp. Eccellenza Con nota 29.7.2014 n. 573-1113, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. SECK MBACKE, tess. Pol. San Patrizio, della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S. , per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella stagione sportiva 2013/2014, nelle file dell’A.S.D. Massa Lombarda Calcio, la gara S. Antonio - Massa Lombarda dell'11.5.2014 ed altre 7 gare del Camp. di Eccellenza Emilia Romagna, come descritto nella comunicazione sopra citata della Procura Federale, senza averne titolo perché non risultava tesserato per alcuna società; - il sig. BETTI OMAR, dirigente dell’A.S.D. Massa Lombarda Calcio, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., . per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e delle norme in materia di tesseramento, per avere sottoscritto, nella corrente stagione sportiva 2013/2014 8 distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Seck Mbacke non ne avesse titolo; 212 212 - la società A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto qualsiasi attività nell’interesse della società, così come previsto dall’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S.. Effettuate ritualmente le notifiche, l'A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO ha inoltrato richiesta di audizione ed è presente all'odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, dr. ROBERTO RINALDI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 2 giornate di squalifica per il calc. SECK MBACKE, 3 mesi di inibizione per il sig. BETTI OMAR, 4 punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva in corso e l'ammenda di € 400 per la soc. A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - sentito il Rappresentante dell'A.S.D. Massa Lombarda Calcio, che ha dichiarato : che quanto accaduto è frutto di assoluta buona fede; che il calc. SECK, di nazionalità italiana, dalla sua prima infanzia è sempre stato tesserato per l'attività giovanile dell'A.S.D. Massa Lombarda Calcio; che lo stesso ha giocato solamente, per pochi minuti, nell'ultima gara di campionato ; - considerato che dalla documentazione in atti risulta che il calc. SECK abbia preso parte solo alla gara S. Antonio - Massa Lombarda dell'11.5.2014, mentre per le altre sette gare esistono solo le distinte giocatori in cui il suo nome figura fra i calciatori di riserva; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite, eccettuato il numero delle gare disputate dal calc. Seck, d e l i b e r a - di infliggere : al calc. SECK MBACKE una giornata di squalifica, al sig. BETTI OMAR tre mesi di inibizione ed alla soc. A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO l'ammenda di € 200 ed un punto di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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