COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 14.01.2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 46 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VAL.SA. FUTSAL avverso squalifica al 14.2.2015 all. GHEDINI ROBERTO e ammenda € 100 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. gara SUZZARA FUTSAL – VAL. SA. FUTSAL del 13.12.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 14.01.2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 46 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. VAL.SA. FUTSAL avverso squalifica al 14.2.2015 all. GHEDINI ROBERTO e ammenda € 100 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. gara SUZZARA FUTSAL - VAL. SA. FUTSAL del 13.12.2014 L'A.S.D. VAL.SA. FUTSAL, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che : 1) l'all. GHEDINI ammette di aver contestato una decisione arbitrale. reputando comunque eccessivo il suo allontanamento dal campo di gioco, ma ritiene inaccettabile una simile esposizione dei fatti in quanto il predetto non ha in alcun modo spintonato e fatto indietreggiare l'arbitro, accomodandosi fuori dal campo di gioco senza reiterare alcuna protesta; 2) il palazzetto di Suzzara era gremito da un folto pubblico di casa. la scrivente non aveva tifosi al seguito, se non i tre dirigenti accompagnatori e due giocatori infortunati. Chiede l'annullamento dell'ammenda, la riduzione della squalifica dell'all. Ghedini e che lo stesso possa essere sentito personalmente ed avere un confronto con il direttore di gara. 718 718 La Corte, - premesso che non viene sentito l'all. Ghedini perché il ricorso non è stato da lui direttamente proposto, precisando, inoltre, che l'art. 34, comma 5 del C.G.S. esclude la possibilità di un contraddittorio fra gli ufficiali di gara e le parti interessate; - premesso, inoltre, che ai sensi dell'art. 45, comma 3, del C.G.S., non viene presa in esame la parte del ricorso riguardante l'ammenda, trattandosi di provvedimento non impugnabile, parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile; -- visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando il referto originario, ha precisato che l'all. GHEDINI, protestando per una decisone tecnica, entrato sul terreno di gioco, gli appoggiava una mano sul corpo, senza provocare dolore, ma un indietreggiamento, anche per timore di qualche altro gesto, d e l i b e r a - di ridurre al 30.1.2015 la squalifica dell'all. GHEDINI ROBERTO, ferma restando l'ammenda di € 100 a carico dell'A.S.D. VAL.SA. FUTSAL. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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