F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/TFN del 02 Febbraio 2015 (44) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO CAIROLI (Presidente della Società US Lario), GIORGIO BRESSANI (all’epoca dei fatti Segretario generale della Società Calcio Como Srl), ENRICO TETTAMANTI (Collaboratore della Società Calcio Como Srl), Società US LARIO e CALCIO COMO Srl – (nota n. 2997/577 pf09-10 GT/dl del 6.11.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/TFN del 02 Febbraio 2015 (44) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO CAIROLI (Presidente della Società US Lario), GIORGIO BRESSANI (all’epoca dei fatti Segretario generale della Società Calcio Como Srl), ENRICO TETTAMANTI (Collaboratore della Società Calcio Como Srl), Società US LARIO e CALCIO COMO Srl - (nota n. 2997/577 pf09-10 GT/dl del 6.11.2014). Il deferimento La Procura federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, Marco Cairoli, Giorgio Bressani, Enrico Tettamanti, le Società US Lario e Calcio Como Srl, per rispondere, rispettivamente: - Marco Cairoli, Presidente della Società US Lario, della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 39, comma 2, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità, non avendo provveduto a firmare personalmente il modulo di tesseramento del 28.08.2009, relativo al calciatore Daniele Quetti e per aver demandato tale compito ad un proprio collaboratore, che ha, dunque, apposto una firma apocrifa; - Giorgio Bressani, all'epoca dei fatti segretario generale della Società Calcio Como Srl, della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 39, comma 2, delle NOIF, per aver permesso che il modulo di tesseramento del 28.08.2009 del calciatore Daniele Quetti fosse sottoscritto unicamente della madre dello stesso e non, come prevede la normativa, dal calciatore e dal legale rappresentante della Società, nel caso di specie US Lario, che non era presente e aveva demandato il compito ad un proprio collaboratore, il quale aveva, dunque, apposto una firma apocrifa; ed in relazione all'art. 96, comma 1, delle NOIF per aver approntato la variazione di tesseramento a titolo temporaneo di Daniele Quetti per il Calcio Como; - Enrico Tettamanti (soggetto che risulta avere svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, nell'interesse della Società Calcio Como Srl), ex art. 1, comma 5, del CGS, della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 96, comma 1, delle NOIF, per aver preso parte al volontario aggiramento della normativa federate, perpetrato tesserando, per un brevissimo periodo di tempo, il calciatore Quetti per la Società US Lario, con conseguente e quasi immediato passaggio alla Società Calcio Como, al fine di non pagare il dovuto premio di preparazione alla Società Sondrio Calcio; - US Lario, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio Presidente Cairoli; - Calcio Como Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per le violazioni ascritte ai propri tesserati Bressani, Montesano e Fossati, nonché al Tettamanti (soggetto che risulta avere svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, nell'interesse della Società Calcio Como Srl, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 5, del CGS). Il patteggiamento Alla riunione del 4.12.2014 il deferito Giorgio Bressani, la Società Calcio Como Srl e la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 18.12.2014, il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Giorgio Bressani e la Società Calcio Como Srl, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giorgio Bressani, sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); pena base per la Società Calcio Como Srl, sanzione della ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il dibattimento Il procedimento è proseguito per gli altri deferiti. Nel corso dell’odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: - per i Signori Marco Cairoli e Enrico Tettamanti, la sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) ciascuno; - per la Società US Lario, l’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00). Per le parti deferite nessuno é comparso. I motivi della decisione La Sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emerge che, con comunicazione datata 11 novembre 2009, trasmessa alla Procura federale, la Società Sondrio Calcio, ha segnalato un presunto comportamento elusivo della normativa federale posto in essere della Società Calcio Como Srl, al fine di non corrispondere il premio di preparazione, previsto dall'art. 96 NOIF, spettante alla citata Società Sondrio Calcio, per il calciatore Daniele Quetti. Al riguardo, va rilevato che il calciatore Daniele Quetti risultava essere stato tesserato, nelle stagioni calcistiche 2007/2008 e 2008/2009, per la Società Sondrio Calcio. In data 28.08.2009 il citato giocatore si è tesserato per la Società US Lario, a seguito della proposta di Enrico Tettamanti, soggetto che collaborava con la Società Calcio Como (pur non essendo tesserato per la stessa nella stagione sportiva 2009-2010). Nel corso delle indagini che hanno portato al deferimento oggetto del presente procedimento, è stato ascoltato (il 18 gennaio 2010) il Presidente della US Lario, Marco Cairoli, il quale: - ha confermato di aver tesserato per la propria Società il calciatore Daniele Quetti, riconoscendo il rapporto di collaborazione tra la propria Società e la Società Calcio Como Srl; - ha ammesso di non aver firmato personalmente il modulo di tesseramento, ma di aver autorizzato un proprio collaboratore ad apporre la firma per suo conto, in quanto si trovava altrove e vi era una urgente necessità di ottenere il tesseramento del giocatore. Nel corso delle medesime indagini, in data 15 gennaio 2010 è stato ascoltato il calciatore Daniele Quetti, il quale ha: - ammesso di essere transitato per la Società US Lario, prima di essere tesserato per la Società Calcio Como; - riconosciuto che le tre firme sul proprio modulo di tesseramento del 28 agosto 2009 erano state apposte unicamente dalla madre, in quanto lo stesso giocatore ed il padre si trovavano altrove. Il 21 gennaio 2010 è stato ascoltato il padre del calciatore, Bartolomeo Quetti, il quale ha confermato quanto affermato dal figlio circa le firme apposte sul modulo di tesseramento, dichiarando che la moglie era stata da lui autorizzata ad apporre le stesse per suo conto e per conto del figlio. In sede di audizione, in data 4 febbraio 2010, Giampaolo Montesano, allenatore di base matr. 27.231, tesserato nella stagione sportiva 2009-2010 per la Società Calcio Como, ha ammesso che il tesseramento, prima per la Società US Lario e, nell'immediato, per il Calcio Como, era una operazione volta complessivamente all'elusione della normativa federale relativa ai premi di preparazione. Il 5 febbraio 2010 è stato ascoltato anche Luca Fossati, allenatore di base matr. 36.436, Allenatore del Settore giovanile della Società Calcio Como, tesserato per la stagione sportiva 2009-2010, il quale ha confermato di aver fatto da tramite per il temporaneo passaggio del calciatore alla US Lario e, di aver visto nel giorno in cui veniva apposta la firma sul modulo di tesseramento del Quetti, la madre dello stesso e Tettamanti Enrico, definito "collaboratore" della Società Calcio Como Il 9 febbraio 2010 è stato, infine, ascoltato Giorgio Bressani, Segretario Generale del Calcio Como, il quale ha: - inizialmente, dichiarato che il modulo di tesseramento del 28.08.2009 era stato firmato in sua presenza dal calciatore e dai suoi genitori; - poi, precisato di essere stato lui stesso ad approntare la variazione di tesseramento a titolo temporaneo del calciatore Daniele Quelli a favore del Calcio Como. Come correttamente rilevato dalla Procura federale, tali dichiarazioni risultano contraddittorie. In particolare, risulta poco convincente la prima delle affermazioni del Bressani, considerando che la successiva precisazione risulta legata al fatto che gli è stato fatto notare che le firme sul modulo erano state apposte unicamente dalla madre del giocatore e, quindi, egli non avrebbe potuto assistere alla firma del modulo da parte del calciatore e dei suoi genitori. Ciò posto, a parere di questa Sezione Disciplinare, gli accertamenti compiuti in sede di indagini confermano le responsabilità dei deferiti per le ragioni di seguito indicate. Marco Cairoli, Presidente della Società US Lario, risulta aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità, di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, omettendo di sottoscrivere personalmente il modulo di tesseramento del calciatore Daniele Quetti del 28 agosto 2009, permettendo ad un collaboratore di apporre la propria firma apocrifa sullo stesso modulo. Gianpaolo Montesano ha eluso volontariamente e consciamente la normativa federale prevista dall'art. 96 delle NOIF, al fine di evitare di versare il premio di preparazione spettante alla Società Sondrio Calcio per la formazione del calciatore Daniele Quetti, in tal modo, contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico (per il quale la Procura federale ha deciso di procedere con autonomo atto di deferimento, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del vigente regolamento del Settore Tecnico, innanzi alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico). Luca Fossati, operando come tramite nel temporaneo passaggio del calciatore Quetti alla Società US Lario e, poi, al Calcio Como, ha eluso la normativa relativa al pagamento del premio di preparazione alla Società Sondrio Calcio (previsto dall'art. 96, comma 1, delle NOIF), violando, tra l’altro, l'art. 38, comma, 1 del Regolamento del Settore Tecnico (per il quale la Procura federale ha deciso di procedere con autonomo atto di deferimento ai sensi dell'art. 39, comma 2, del vigente regolamento del Settore Tecnico, dinanzi alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico). Enrico Tettamanti, infine, avuto riguardo a quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, del CGF, va considerato responsabile delle condotte ascrittegli (come i soggetti sopra indicati) per aver preso parte al volontario aggiramento della normativa federale perpetrato tesserando, per un brevissimo periodo di tempo, il calciatore Quetti per la Società US Lario, con conseguente e quasi immediato passaggio alla Società Calcio Como, al fine di non pagare il dovuto premio di preparazione alla Società Sondrio Calcio. All’esito degli accertamenti eseguiti durante le indagini, infatti, il Tettamanti, pur non essendo tesserato per la Società Calcio Como, risulta aver fattivamente operato nel corso della vicenda oggetto del presente procedimento, come detto, contribuendo ad eludere la descritta normativa federale. Le medesime condotte comportano la responsabilità diretta della Società US Lario (ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS), in relazione alla violazione ascritta al proprio Presidente, Marco Cairoli. In conclusione, gli addebiti contestati dalla Procura federale risultano provati e, di conseguenza, vanno sanzionate le condotte ascrivibili ai soggetti ed alla Società deferita. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura federale, accertate le responsabilità come emergenti dall’atto di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) per Giorgio Bressani; - ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per la Società Calcio Como Srl. Accoglie il deferimento e delibera di infliggere le seguenti sanzioni: - a Marco Cairoli, l’inibizione di mesi 4 (quattro); - a Enrico Tettamanti, l’inibizione di mesi 4 (quattro); - alla Società US Lario, l’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00);
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