F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033/CSA del 17 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CSA del 02 Febbraio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.S.D. REAL MARSICO AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA € 1.000 CON DIFFIDA; – INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 3/6/2016 AL PRESIDENTE COLELLA GIUSEPPE, INFLITTE SEGUITO GARA SALENTO WOMEN SOCCER/REAL MARSICO DEL 30.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 40 del 3.12.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033/CSA del 17 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CSA del 02 Febbraio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.S.D. REAL MARSICO AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA € 1.000 CON DIFFIDA; - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 3/6/2016 AL PRESIDENTE COLELLA GIUSEPPE, INFLITTE SEGUITO GARA SALENTO WOMEN SOCCER/REAL MARSICO DEL 30.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 40 del 3.12.2014) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, con la decisione pubblicata tramite il Comunicato in epigrafe, ha inflitto le sanzioni dell’ammenda di € 1.000,00 con diffida e della inibizione a svolgere ogni attività fino al 3 giugno 2016 al Presidente del Real Marsico Giuseppe Colella per il comportamento tenuto da quest’ultimo nella qualità di Dirigente accompagnatore della squadra e per il contegno antisportivo tenuto dai sostenitori della squadra medesima in occasione della gara del 30.11.2014 tra il sodalizio ricorrente e la Salento Women Soccer. La sanzioni venivano infatti comminate poiché il Dirigente, anziché mantenere il proprio posto in panchina, si aggregava in tribuna insieme ai tifosi senza neanche avvisare il Direttore di 3 gara, profferiva frasi ingiuriose negli spogliatoi rivolte alla terna arbitrale, impedendole poi di allontanarsi dagli impianti sportivi e minacciando di inseguirli con la propria auto, così costringendo la Polizia Municipale a prolungare i tempi del servizio di scorta per diversi chilometri. Dal canto loro, i tifosi tentavano più volte di scavalcare la recinzione tra tribuna e campo di gioco, profferendo costantemente frasi ingiuriose con la totale complicità del Colella. La gravità dei fatti posti in essere da quest’ultimo, integrativi di grave antisportività, vanifica in gran parte gli argomenti difensivi proposti dalla società reclamante nel ricorso avverso tali sanzioni; tuttavia, non essendo stato accertato al di là di ogni ragionevole dubbio, se vi sia stato o meno un inseguimento tra automobili o comunque una condotta di guida tale da provocare il rischio di incidenti o aggressioni, appare ragionevole ridurre le sanzioni inflitte nei termini di cui al dispositivo. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Real Marsico di Marsico Nuovo (Potenza) riduce le sanzioni inflitte nella seguente misura: - ammenda € 700,00 permanendo la diffida; - inibizione al sig. Colella Giuseppe fino al 30.9.2015. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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