F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033/CSA del 17 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CSA del 02 Febbraio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., POL. VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SCIAPI LORENZO SEGUITO GARA ESTE/VIRTUS CASTELFRANCO DEL 7.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 10.12.2014)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033/CSA del 17 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CSA del 02 Febbraio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., POL. VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SCIAPI LORENZO SEGUITO GARA ESTE/VIRTUS CASTELFRANCO DEL 7.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 10.12.2014) La Polisportiva Virtus Castelfranco Calcio, previa richiesta atti e preannuncio di reclamo, nel pieno rispetto delle disposizioni regolamentari, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo della FIGC – Lega Nazionale Dilettanti – di cui al Com. Uff. n. 62 del 10.12.2014, con la quale il calciatore Lorenzo Scapi, tesserato per la reclamante, è stato squalificato per 4 gare effettive “per avere, durante un contrasto aereo, colpito un calciatore avversario con un pugno chiuso al sopracciglio destro cagionando al medesimo una grossa ferita con fuoriuscita di sangue”. La ricorrente eccepisce l’eccessiva afflittività della squalifica irrogata per difetto di violenza nella condotta sanzionata, rilevando che, nel caso in discorso, si è trattato soltanto di un contrasto per il possesso del pallone mentre il gioco era in svolgimento. A sostegno del gravame, la reclamante invoca specifico e recente precedente di questa Corte, con il quale condotta sostanzialmente identica a quella di specie non è stata considerata violenta, ma gravemente antisportiva. A parere del Giudicante il reclamo è fondato e va accolto. E’ invero consentito applicare nel presente procedimento la valutazione ed il principio affermati dalla Corte e richiamati in reclamo, così determinando la sanzione in virtù di più rigorosa lettura del rapporto arbitrale che certifica di un “contrasto aereo con un avversario”, evidentemente con il pallone a distanza di gioco, perché altrimenti la refertazione non avrebbe potuto esimersi dal precisare che l’azione stava svolgendosi altrove. La corretta ricostruzione dell’episodio consente di ritenere che il calciatore Lorenzo Scapi si è reso responsabile di condotta gravemente antisportiva avendo alzato irresponsabilmente il braccio con il pugno chiuso, meritando la riduzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S., come sopra proposto dalla società Pol. Virtus Castelfranco Calcio di Castelfranco Emilia (Modena), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Sciapi Lorenzo a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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