F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/CSA del 19 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 062/CSA del 02 Febbraio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’U.C. SAMPDORIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. MIHAJLOVIC SINISA SEGUITO GARA TIM CUP SAMPDORIA/BRESCIA DEL 4/12/2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 94 del 5.12.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035/CSA del 19 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 062/CSA del 02 Febbraio 2015 e su www.figc.it
3. RICORSO DELL’U.C. SAMPDORIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. MIHAJLOVIC SINISA SEGUITO GARA TIM CUP SAMPDORIA/BRESCIA DEL 4/12/2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 94 del 5.12.2014) Con reclamo in data 15.12.2014, la U.C. Sampdoria S.p.A. ha impugnato la decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 94 del 5.12.2014, con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha comminato al sig. Sinisa Mihajlovic, allenatore della prima squadra, la squalifica per 2 giornate effettive di gara, per avere lo stesso “al 38° del secondo tempo, contestato l’operato arbitrale rivolgendo un’espressione irriguardosa al quarto Ufficiale e per avere, all’invito di moderare i toni, indirizzato verso la sua persona il contenuto di una bottiglietta d’acqua, assumendo quindi, all’atto dell’allontanamento, un atteggiamento intimidatorio”. A sostegno del proposto reclamo, la U.C. Sampdoria S.p.A. adduce, con il primo motivo di doglianza, l’insussistenza del carattere irriguardoso della frase pronunciata dall’allenatore nei confronti del Quarto Ufficiale (“Perché ammonisce solo noi e a loro nessuno?”), richiamando ed illustrando una serie di precedenti giurisprudenziali in tema. Con il secondo motivo, la reclamante si duole dell’insussistenza della ipotizzata reazione dell’allenatore, chiarendo che il gesto compiuto da quest’ultimo, consistente nel gettare in terra una piccola quantità d’acqua contenuta in una bottiglietta, sarebbe stato compiuto dal sig. Mihajlovic, come d’abitudine, unicamente per pulire il collo della bottiglietta prima di iniziare a bere. Il gesto sarebbe stato dunque del tutto slegato dal colloquio avuto con il Quarto Ufficiale e da quest’ultimo equivocato, in quanto intrinsecamente ed oggettivamente privo del disvalore allo stesso attribuito. Con il terzo motivo, la Sampdoria contesta che il suo allenatore abbia assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Quarto Ufficiale, dal momento che il “fare minaccioso” nei confronti di quest’ultimo si risolverebbe, come ammesso e dichiarato dallo stesso Quarto Ufficiale verbalizzante, nell’aver l’allenatore gridato la frase “Adesso mi devi dire perché mi stai cacciando, devi dirmelo!”. Conclude la reclamante adducendo l’eccessiva gravosità della sanzione comminata rispetto alla reale e minima valenza offensiva delle frasi pronunciate dall’allenatore e più in generale del suo comportamento, instando per l’annullamento o per una sua congrua riduzione, in via di estremo subordine anche mediante limitazione della sanzione ad una sola giornata di squalifica e convertendo la seconda giornata in un’ammenda. Il reclamo è parzialmente fondato e va quindi accolto in parte, con riferimento al primo ed al terzo motivo di doglianza. Effettivamente, secondo questa Corte, la frase rivolta al Quarto Ufficiale dal sig. Mihajlovic (“Perché ammonisce solo noi e a loro nessuno?”) è priva di carattere irriguardoso, così come inquadrabile in un contesto di concitazione ma privo di attitudine offensiva o intimidatoria è l’atteggiamento tenuto dall’allenatore in occasione del suo allontanamento dal campo di gioco disposto dall’arbitro, considerato il contenuto della frase (“Adesso mi devi dire perché mi stai cacciando, devi dirmelo!”), ancorchè gridata. Sentito il Quarto Uomo, che ha confermato direttamente a questa Corte la dinamica della reazione avuta dal sig. Mihajlovic ed in particolare il fatto che quest’ultimo ha volontariamente rivolto verso la sua persona l’acqua contenuta nella bottiglietta che l’allenatore maneggiava, si ritiene invece di non poter ritenere fondato il terzo motivo di reclamo, dovendosi confermare sul punto la decisione del Giudice Sportivo. Per l’effetto, questa Corte, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.C. Sampdoria di Genova, riduce la sanzione della squalifica inflitta al sig. Sinisa Mihajlovic limitando la stessa ad 1 sola giornata effettiva di gara e convertendo la seconda giornata 4 in un’ammenda di € 5.000,00, in relazione alla quale si prende atto della lodevole volontà di devolvere la somma in beneficienza in favore dell’Istituto “Giannina Gaslini” di Genova. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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