COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04.07.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA ASD REAL IMPONZO CADUNEA (Seconda Categoria Carnico) avverso la squalifica dei propri calciatori, MORASSI Andrea, NETTIS Marco e DE GIUDICI Luca per TRE giornate di gara ciascuno (in c.u. n° 80 del 18.06.2014 Del. Tolmezzo).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 04.07.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA ASD REAL IMPONZO CADUNEA (Seconda Categoria Carnico) avverso la squalifica dei propri calciatori, MORASSI Andrea, NETTIS Marco e DE GIUDICI Luca per TRE giornate di gara ciascuno (in c.u. n° 80 del 18.06.2014 Del. Tolmezzo). Con tempestivo reclamo la ASD REAL IMPONZO CADUNEA impugnava la squalifica assunta dal G.S.T. a carico dei calciatori MORASSI Andrea, NETTIS Marco e DE GIUDICI Luca per TRE giornate di gara ciascuno, tutti “Per aver proferito frasi offensive nei confronti del Direttore di Gara alla fine della partita”. Le tre sanzioni sono state pubblicate in c.u. sotto la rubrica “Calciatori Espulsi”. Lamenta la società reclamante una eccessiva pesantezza delle tre sanzioni rispetto alla concreta portata dei fatti, e comunque una stranezza procedurale nel fatto che i provvedimenti afflittivi non sono stati contestuali agli altri provvedimenti assunti in relazione alla medesima gara, ma sono stati assunti a seguito “della comunicazione telefonica del Presidente dell’Associazione Arbitri di Tolmezzo dell’esistenza di un supplemento di rapporto relativo alla gara Arta T. - Real I.C. di data 11.06.2014, non ritualmente segnalato dal Direttore di gara nell’apposito spazio contenuto nel referto”. Il reclamo è parzialmente fondato. Non certo per la particolare modalità e tempistica di pubblicazione in c.u., dovute ad un errore materiale dell’arbitro nella redazione del suo rapporto, ma in considerazione di quanto segue. Preliminarmente, va sgombrato il campo da problematiche collegate all’ipotesi di espulsione. Non emerge da nessun passaggio a referto che i tre siano stati espulsi, seppur a gara finita, per cui non si pone problema in ordine alla squalifica “automatica” per almeno una giornata di gara che i tre avrebbero subito e che avrebbe impedito loro di giocare nella gara immediatamente successiva, indipendentemente dalla pubblicazione del provvedimento in c.u.. Ne deriva che i tre calciatori hanno correttamente calcato il terreno di gioco nella gara successiva, disputata prima della pubblicazione del c.u. 80. Correttamente hanno iniziato a scontare la squalifica dalla prima gara successiva al giorno di pubblicazione del detto c.u. Secondariamente, le frasi indirizzate verso l’arbitro, puntualmente riportate dal direttore di gara a referto, non hanno portata tale da richiedere una sanzione che vada oltre il minimo edittale previsto dall’art. 19/4 lett. a): due giornate in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Ricordiamo in proposito che il codice parifica la mancanza di riguardo o di rispetto all’ingiuria, quando sono condotte rivolte verso il direttore di gara. La squalifica deve mantenersi nei termini più gravi per il solo calciatore MORASSI Andrea, per l’approccio anche fisico che ha dato alla sua protesta: infatti il suo avvicinarsi all’arbitro sino a pochi centimetri dalla faccia comporta una esternazione decisamente minacciosa che, assommata alle espressioni verbali proferite, depone per la congruità della squalifica disposta dal GST. La CDT apprezza, in particolare, la flemma del calciatore DE GIUDICI, che ha indubbiamente cercato di sdrammatizzare la tensione che si cominciava a respirare prima dell’ingresso negli spogliatoi; ma tale flemma è scaturita in una espressione comunque dileggiante nei confronti del direttore di gara che deve trovare sanzione, pur rimanendo ai minimi sanzionatori. PQM La C.D.T. – FVG così delibera: accoglie il reclamo e riduce a due giornate di gara la squalifica per i calciatori NETTIS Marco e DE GIUDICI Luca; respinge il reclamo nei confronti del calciatore MORASSI Andrea, a cui carico resta confermata la squalifica per tre giornate di gara. Dispone per la restituzione alla società reclamante della relativa tassa.
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