COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 21.07.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO nei confronti del sig. GHELLER Andrea e della società SS SANGIORGINA

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 21.07.2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO nei confronti del sig. GHELLER Andrea e della società SS SANGIORGINA La Procura Federale è stata rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Galeota, il quale ha formulato le seguenti richieste: - al sig. GHELLER Andrea mesi 6 di inibizione - Alla S. S. SANGIORGINA euro 600 di ammenda Le parti, presenti, hanno concordato ex art. 23 C.G.S. il patteggiamento come segue: quanto al sig. GHELLER Andrea in mesi 4 di inibizione (pena base mesi 6 ridotta di un terzo); quanto l’S.S. SAN GIORGINA euro 400 di ammenda (sanzione base euro 600 ridotta di un terzo). Effettivamente dalla istruttoria presentata dalla Procura Federale, peraltro correttamente confermata dai deferiti, è emerso che, durante la gara di Coppa Italia del 2 ottobre 2013 tra SAN GIORGINA e Pro Romans, ed in occasione dell’espulsione di un calciatore della squadra ospite per aver sferrato un pugno sulla schiena di un avversario con l’azione a palla lontana, il signor Andrea GHELLER si era recato precipitosamente dalla tribuna negli spogliatoi, ed entrato negli stessi aveva colpito il calciatore espulso con un pugno, procurandogli la scheggiatura di un dente. Il calciatore espulso si era infatti reso reo di aver colpito con il pugno alle spalle il calciatore della SAN GIORGINA figlio del signor Andrea GHELLER. Da ciò al Vice Presidente della S.S. SANGIORGINA, Andrea GHELLER, veniva contestata la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1 del CGS. Posto che il medesimo GHELLER era entrato negli spogliatoi attraverso una porta che avrebbe dovuto essere chiusa, la S.S. SANGIORGINA veniva altresì chiamata a rispondere a titolo oggettivo sia ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, per il fatto addebitato al suo dirigente, sia ai sensi dell’art. 4, comma 4 del CGS per non aver garantito la sicurezza durante la gara, non avendo provveduto ad assicurare la chiusura della porta di accesso dalla tribuna agli spogliatoi. Nel corso del dibattimento, il signor GHELLER, pur confermando le risultanze istruttorie, precisava di essere in possesso, in virtù della qualifica di Vice Presidente della società, di tutte le chiavi dello stadio e di aver utilizzato per l’accesso agli spogliatoi durante la gara, la propria copia delle chiavi per aprire il portoncino, che risultava essere stato correttamente chiuso al pubblico da parte degli addetti della società Le parti chiedevano in ogni caso di poter definire le posizioni con istanza ai sensi dell’art. 23 CGS nei termini sopra indicati. L’organo giudicante ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione patteggiata. P.Q.M. la CDT-FVG dispone con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti, l’applicazione delle concordate sanzioni come segue: - al sig. GHELLER Andrea mesi 4 di inibizione; - S. S. SANGIORGINA euro 400 di ammenda. Ai sensi dell’art. 35/4.1 C.G.S., la CDT manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S.
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