COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 del 10.11.2014 Delibere della Corte di Appello Sportiva Territoriale RECLAMO DELLA ASD STRASSOLDO (Campionato terza categoria) avverso la squalifica a tutto il 14.12.2014 del calciatore MASIN Pietro (in c.u. n° 21 del 30.10.2014 Del. Trieste).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 del 10.11.2014 Delibere della Corte di Appello Sportiva Territoriale RECLAMO DELLA ASD STRASSOLDO (Campionato terza categoria) avverso la squalifica a tutto il 14.12.2014 del calciatore MASIN Pietro (in c.u. n° 21 del 30.10.2014 Del. Trieste). Con tempestivo reclamo la ASD STRASSOLDO impugnava la squalifica a tempo determinato a tutto il 14.12.2014, inflitta al proprio calciatore MASIN Pietro, così motivata dal GST: “espulso in quanto tentava di dare una spinta al direttore di gara; anziché ottemperare subito al provvedimento, dissentiva con ingiurie e gesti minacciosi alla decisione del direttore di gara”. Descrivendo una situazione di fatto compatibile con quanto refertato, e ben più tenue rispetto a quanto valutato dal GST, la reclamante chiedeva che la squalifica fosse rivista in termini “di entità più moderata, più consona ai fatti realmente accaduti.” Il referto di gara invero deve riportare oggettivamente i “fatti” che sono stati percepiti dall’arbitro, scevri da “valutazioni” dei fatti, che sono riservate all’analisi del Giudice Sportivo, e l’aspetto critico colto dalla reclamante si lega propriamente ad alcune (improprie) “valutazioni” scritte a referto, che il GST ha accolto acriticamente. Così, la Corte Sportiva di Appello ha ritenuto di sentire a chiarimenti il Direttore di Gara, tramite il contatto creato dal rappresentante AIA sig. Giordano. L’arbitro ha esposto al Presidente della CSA i fatti occorsi, dai quali la CSA ha inteso che il MASIN ha reagito in maniera spropositata e plateale ad un banale fischio (da lui ritenuto errato), ed ha cercato di intimorire fisicamente l’arbitro, viepiù ingiuriandolo. Il MASIN è stato bloccato dai compagni a 3-4 metri di distanza dall’arbitro e, dopo la notifica dell’espulsione, se ne è prontamente andato dal campo, pur continuando ad insultare. Non c’è stata, quindi, a giudizio della CSA una “condotta violenta” del MASIN verso l’arbitro, neppure tentata (sanzione per la quale l’art. 19/4 lett. d) CGS impone una squalifica “minima” per otto giornate o a tempo determinato), ma piuttosto una plateale condotta fisicamente minacciosa e verbalmente ingiuriosa. La fattispecie rientra così nell’ambito della lettera a) e non d) del comma 4 dell’art. 19 CGS, ma certamente la sanzione dovrà considerare come aggravante la platealità e la fisicità della condotta oltre alla reiterazione delle ingiurie nell’uscire dal campo. Ragion per cui la squalifica può essere rivista come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di appello accoglie il reclamo e ridetermina la squalifica limitandola a quattro giornate. Dispone per il non addebito della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it