COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 69 del 08.01.2015 Delibere della Corte di Appello Sportiva Territoriale RECLAMO DELLA ASD CUSSIGNACCO CALCIO (Campionato Provinciale Allievi, gir. B) avverso l’omologazione della gara ASD Esperia – ASD Cussignacco del 25.11.2014 (in c.u. n° 23 del 03.12.2014 e 24 del 10.12.2014 della Delegazione di Udine)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 69 del 08.01.2015 Delibere della Corte di Appello Sportiva Territoriale RECLAMO DELLA ASD CUSSIGNACCO CALCIO (Campionato Provinciale Allievi, gir. B) avverso l’omologazione della gara ASD Esperia – ASD Cussignacco del 25.11.2014 (in c.u. n° 23 del 03.12.2014 e 24 del 10.12.2014 della Delegazione di Udine) Con tempestivo reclamo la ASD Cussignacco Calcio impugnava la omologazione della gara ASD Esperia 97 – ASD Cussignacco, svoltasi in data 25.11.2014 (Campionato Provinciale Allievi, Gir. B) e conclusasi sul campo con il risultato di 1 a 0 per la ASD Esperia 97. Ad avviso della reclamante, l’omologazione della gara prescinde da due irregolarità di portata tale da avere influenza sul regolare suo svolgimento, al punto da renderne necessaria la ripetizione, e segnatamente consistenti: a) nel fatto – non riportato nel referto – che l’arbitro avrebbe interrotto la gara al 15° del primo tempo, allorquando a seguito della espulsione di un calciatore dell’Esperia si sarebbe sentito minacciato nella propria incolumità, restando conseguentemente chiuso negli spogliatoi per 9 minuti e riprendendo poi la gara, ma senza recuperare i minuti così neutralizzati b) nel fatto – questo sì riportato nel referto di gara – che l’arbitro al 35° del secondo tempo avrebbe espulso per frase blasfema, indicata in “Dio Santo”, il calciatore O. J. della ASD Cussignacco Calcio. Il reclamo è stato ritualmente trasmesso alla controinteressata ASD Esperia 97, che non ha fatto pervenire nei termini proprie controdeduzioni. Esso, per quanto di ragione, è fondato e va accolto. a) In premessa, bisogna subito sgombrare il campo ed escludere fondatezza ai profili sollevati afferenti alla durata della gara. Infatti l’arbitro, unico ed inappellabile cronometrista ufficiale della gara ex reg. 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio, non ha evidenziato nel referto in atti alcuna sospensione dell’incontro segnalando, di contro, di aver recuperato nel secondo tempo 4 minuti per sostituzioni. Non possono essere considerate in questa sede, quindi, in quanto non espresse a referto, l’affermata sospensione della gara né la affermata durata ridotta dell’incontro. b) Al contrario, va focalizzata l’attenzione sull’aspetto che effettivamente vede scritto a referto: Calciatori espulsi: 35° del 2° tempo O. J. della Società Cussignacco bestemmia: “Dio Santo”. Il Direttore di Gara ha ritenuto che l’invocazione del calciatore fosse violativa delle norme sportive che vietano ogni “espressione blasfema, in occasione o durante la gara”, senza avvedersi che si è trattato di una implorazione (“Dio Santo”) che, a dispetto di altre espressioni, sempre riferite in referto e sempre relative a bestemmie (che qui non si riportano) e che hanno correttamente determinato la comminatoria di provvedimento espulsivo a carico di altri due calciatori, non costituisce affatto “espressione blasfema”. Non sono richieste particolari dissertazioni sul secondo comandamento della Legge Mosaica (“non nominare il nome di Dio invano”) per dare conforto alla tesi della reclamante. Per intendere che l’espressione “Dio Santo” sia una implorazione e non una bestemmia è sufficiente una conoscenza elementare del significato delle parole e del comune sentire, cognizione che all’evidenza ancora non fa parte del bagaglio socio-culturale del giovane direttore di gara. L’Ordinamento Sportivo condanna l’espressione blasfema ma non descrive il concetto di “bestemmia”, sì che tale nozione va ricercata altrove: nella cultura religiosa, e particolarmente nella definizione che ne diede Sant’Agostino “mala verba de Deo dicere”. La norma sportiva che sanziona la bestemmia come odiosa espressione incivile, foriera di violenza, non può che richiamarsi a tale univoco intendimento, certamente estraneo all’Ordinamento Sportivo. Ne deriva che l’errore in cui è caduto l’arbitro costituisce un errore di comprensione di un aspetto sociale e culturale, e non di un aspetto sportivo. L’art. 29/3 C.G.S.: “I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”, apre al Giudice Sportivo la valutazione della portata del fatto e degli effetti che ne derivano, perché l’aver frainteso la bestemmia nel suo aspetto ontologico non può essere considerato un errore “tecnico”, cioè afferente ad una valutazione delle regole del gioco (che non sono in discussione), né “disciplinare”, cioè afferente alla discrezionalità meritale dell’arbitro nel “lèggere” un determinato fatto soggetto alle regole del gioco e valutare se applicare una sanzione, e di che misura. Ma anche (per assurdo) volendo forzare la lettura della fattispecie, e portare l’errore dell’arbitro su un livello tecnico-disciplinare, l’esito di questo giudizio non cambierebbe, in quanto l’errore avrebbe trovato già a referto un esplicito riconoscimento dell’arbitro, assolutorio della condotta del calciatore: descrivendo testualmente le parole adottate dal calciatore, come correttamente deve fare ogni arbitro per esporre al Giudice Sportivo “fatti” e non proprie intime “valutazioni”, l’arbitro ha messo il G.S.T. in piena condizione di accedere (ovviamente a gara finita) al merito della validità o della “ragionevolezza” della decisione presa dall’arbitro in campo. Spalancato così il caso alla valutazione del G.S.T., dobbiamo ricordare che, ex art. 29/4 C.G.S., “Il procedimento di cui ai commi 2 e 3 è instaurato: a) d’ufficio e si svolge sulla base dei documenti ufficiali; b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara ”, e che tale principio è ripreso dall’art. 46 C.G.S. che, inserito nel capitolo di norme speciali dedicate a “La disciplina sportiva in ambito regionale della LND e S.G.S”, fissa al primo comma (46/1) le modalità di ricorso (preannuncio al Giudice sportivo entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara e motivazione del reclamo entro il settimo giorno dalla gara stessa), ma nel successivo comma (46/2) fa salva l’operatività ufficiosa del Giudice Sportivo: “I risultati ufficiali delle gare sono quelli conseguiti sul campo e, come tali, indicati dall'arbitro nel suo referto, salvo il caso che gli stessi siano modificati: a) da parte del Giudice sportivo, d'ufficio o su impugnativa di chi vi sia legittimato; b) dalla Corte Sportiva di appello a livello territoriale, su impugnativa da parte di chi vi sia legittimato” Logica avrebbe voluto che la reclamante si rivolgesse direttamente e tempestivamente al GST, secondo tempi e modalità dettagliate dall’art. 46/1, ma la ASD Cussignacco Calcio non ha seguito quella procedura. In tal caso, secondo l’art. 33/9 CGS non avrebbe potuto sanare la ormai intervenuta decadenza mediante il reclamo in successiva istanza. Ma la estrema particolarità del caso va esaminata in un’ottica differente, che richiede una attenta rivisitazione dei singoli passaggi che hanno caratterizzato questa per certi versi incredibile fattispecie. Con la sua impugnazione, si badi, la Società non ha chiesto alla CSA di giudicare “sulla regolarità dello svolgimento della gara”, ma ha presentato “ricorso avverso l’omologazione della gara” medesima. Questo ha presumibilmente fatto perché entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara, la stessa non era a conoscenza del contenuto del referto di gara, e non aveva oggettività del fatto che l’arbitro avesse percepito la parola “Santo”, pronunciata e rivolta a Dio dal calciatore, o parola diversa e maligna, nel qual secondo caso l’espulsione sarebbe stata ampiamente giustificata, pur nella aberrazione percettiva del direttore di gara. Se l’arbitro avesse percepito in modo distorto il lemma “Santo” espresso dal calciatore, ed udito in sua vece un termine calunnioso riferito a Dio, il provvedimento non sarebbe stato impugnabile: l’arbitro avrebbe trascritto l’espressione oggettivamente blasfema, anche se non corrispondente a quella effettivamente pronunciata dal calciatore, il GST avrebbe correttamente squalificato il calciatore e ritualmente omologato la gara. Non ci sarebbe stata possibilità di impugnativa. A quel punto, le attese della Società erano le seguenti: se il GST, ricevendo il referto, avesse apprezzato la contraddittorietà dell’espulsione, avrebbe proceduto d’ufficio, perché effettivamente il CGS non fa onere alla interessata in via esclusiva: lascia aperta la porta alla verifica officiosa del GST; se il GST non avesse apprezzato la contraddittorietà dell’espulsione (come è accaduto) o se l’arbitro avesse percepito e riportato a referto la parola distorta rispetto al termine “Santo”, il GST avrebbe provveduto con la squalifica del calciatore. Letta la squalifica in c.u. la società si è immediatamente attivata (non più, ovviamente, a cospetto del GST ma in secondo grado avanti alla CSA) perché in quel momento sapeva che avrebbe avuto facoltà di leggere il referto e da esso eventualmente attingere le oggettività necessarie a dare fondatezza al suo assunto. Quindi (come è chiaro dal contenuto del reclamo) la società non ha reclamato la irregolarità della gara; ha impugnato la pronuncia del GST, perché dal referto (esaminato in via esclusiva dal GST) avrebbe potuto ricevere la prova che le serviva per dare fondatezza alla propria azione. Non ha trovato la prova in ordine alla affermata interruzione del gioco, perché l’arbitro non ne ha fatto cenno; la ha trovata in ordine alla indebita espulsione, perché l’arbitro ha pianamente e correttamente riportato quanto ha effettivamente sentito pronunciare dal calciatore. Atteso che il G.S.T. non ha colto tale problematica ed ha valutato di squalificare per una giornata di gara l’autore dell’implorazione a Dio, con decisione pubblicata in c.u. n. 23, l’interessato deve essere ammesso a impugnare il provvedimento del G.S.T. che omologa la gara omettendo questo elementare rilievo, leggibile de plano a referto. Stante la ritualità dell’impugnazione svolta dalla reclamante ASD Cussignacco avanti alla C.S.A., nei termini di cui all’art. 46/4 C.G.S., entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale da cui ha appreso che il G.S.T. non aveva provveduto d’ufficio in questo particolarissimo caso, la CSA può accedere al merito. La indebita espulsione del calciatore O. J., per “bestemmia” è frutto di una oggettiva aberrazione arbitrale che costituisce indubitabilmente un errore oggettivo, non tecnico né disciplinare, dell’arbitro, valutabile esclusivamente con criterio di natura socio-culturale, che esula dalla discrezionalità tecnica sul gioco, in ogni caso riservata alla percezione del Direttore di Gara. Letto l’art. 17/4 C.G.S. (“spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura esso abbia avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara”) la C.S.A. FVG rileva che il fatto abbia determinato una insanabile irregolarità della gara in quanto la ASD Cussignacco Calcio, in svantaggio per una rete a zero, non ha potuto disporre del suo calciatore per gli ultimi 9 minuti di gioco (l’espulsione è avvenuta a cinque minuti dalla fine della gara, mentre altri quattro minuti sono stati fatti giocare dall’arbitro come recupero, come attestato a referto), con evidente proprio svantaggio e complementare vantaggio della compagine avversaria. Essendo stata comminata indebitamente una espulsione per un caso non previsto, ed avendo tale circostanza –ampiamente riconoscibile dalla piana lettura dello stesso rapporto di gara – senza alcun dubbio influito sul corretto svolgimento della gara, la omologazione della gara deve essere revocata, e la gara va pertanto ripetuta. P.Q.M. La Corte Sportiva di appello: a) accoglie il reclamo, e per l’effetto, dichiara irregolare la gara ASD Esperia 97 – ASD Cussignacco Calcio, Campionato Allievi Provinciali, Gir. B, del 25.11.2014, ne revoca l’omologazione e dispone per la sua ripetizione; b) manda alla Delegazione di Udine per l’organizzazione del recupero della gara annullata; c) dispone non provvedere all’addebito della tassa reclamo a carico della reclamante.
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