COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 26 del 30/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 3/tf – Deferimento a carico di Fabio Fabrizio Vaccari, Giovanni Balestrino, Paola Bergallo per violazione art. 1 comma 1 CGS, e delle società ASD Pietra Ligure 1956 e US Borgio Verezzi per responsabilità diretta ex art. 2 comma 2 CGS.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 26 del 30/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 3/tf - Deferimento a carico di Fabio Fabrizio Vaccari, Giovanni Balestrino, Paola Bergallo per violazione art. 1 comma 1 CGS, e delle società ASD Pietra Ligure 1956 e US Borgio Verezzi per responsabilità diretta ex art. 2 comma 2 CGS. Con provvedimento del 12.08.2014 la Procura federale ha deferito a questo Tribunale federale territoriale: 1. Fabio Fabrizio Vaccari per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 23 comma 1 delle NOIF per aver svolto nella stagione sportiva 2012/2013 attività di allenatore per la società ASD Pietra Ligure 1956 e nella stagione 2013/2014, dapprima per la società ASD Pietra Ligure 1956 e poi per la società US Borgio Verezzi, senza essere regolarmente abilitato e iscritto nei ruoli del Settore Tecnico; 2. Giovanni Balestrino, Presidente e Legale rappresentante della società ASD Pietra Ligure 1956 per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF per aver consentito al signor Natale Giacomello di svolgere attività di tecnico nella stagione sportiva 2013/2014 senza essere tesserato per la società ASD Pietra Ligure 1956 e per aver consentito al signor Fabio Fabrizio Vaccari, senza essere tesserato e iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, di svolgere l’attività di allenatore nelle stagioni 2012/2013 e 2013/2014 a favore della società ASD Pietra Ligure 1956. 3. Paola Bergallo, Presidente e Legale rappresentante della società US Borgio Verezzi per rispondere dalla violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF per aver consentito al signor Antonio Coppola di svolgere attività di tecnico nella stagione 2013/2014 senza essere regolarmente tesserato per la società US Borgio Verezzi e per aver consentito al signor Fabio Fabrizio Vaccari, senza essere tesserato e iscritto nei ruoli del Settore Tecnico di svolgere, nella stagione 2013/2014, attività di allenatore per la società US Borgio Verezzi. 4. Società ASD Pietra Ligure e US Borgio Verezzi per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 CGS per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta ai propri presidenti. All’odierna riunione è presente il solo rappresentante della Procura che ha sostenuto il principio di colpevolezza delle parti deferite che non si sono avvalse della facoltà di depositare, nei termini, memorie difensive. Questo Tribunale rileva che le circostanze oggetto delle infrazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emergono con incontestabile evidenza le violazioni dei citati articoli del CGS compiute dai due presidenti; da ciò consegue la responsabilità diretta delle Società ASD Pietra Ligure e US Borgio Verezzi. In merito alle sanzioni, vista la normativa di riferimento, si ritengono congrue quelle richieste dalla Procura federale, cioè: Fabio Fabrizio Vaccari. Inibizione temporanea per mesi sei: Giovanni Balestrino: presidente e legale rappresentante ASD Pietra Ligure: inibizione temporanea per mesi sei; Paola Bergallo, presidente e legale rappresentane US Borgio Verezzi: inibizione temporanea per mesi quattro; ASD Pietra Ligure: ammenda di € 600,00 (euro seicento/00); US Borgio Verezzi: ammenda di € 400,00 (euro quattrocento/00). In tal senso il Tribunale delibera. Dispone che copia della presente decisione sia notificata alla Procura Federale e alle parti deferite.
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