COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 36 del 04/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. 14/cs – Reclamo A.S.D. S. Maria S. Salvat Fontanab avverso la sanzione della punizione sportiva, la penalizzazione di un punto in classifica e avverso l’ammenda di € 150. Gara Santerenzina – S. Maria S. Salvat Fontanab del 5.11.2014 Campionato Allievi Provinciali. C.U. n. 21 del 13.11.2014 Delegazione Provinciale della Spezia
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato
Comunicato Ufficiale N° 36 del 04/12/2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Prot. 14/cs - Reclamo A.S.D. S. Maria S. Salvat Fontanab avverso la sanzione della punizione sportiva, la penalizzazione di un punto in classifica e avverso l'ammenda di € 150. Gara Santerenzina – S. Maria S. Salvat Fontanab del 5.11.2014 Campionato Allievi Provinciali. C.U. n. 21 del 13.11.2014 Delegazione Provinciale della Spezia La gara del Campionato Allievi Provinciali Santerenzina – S. Maria S. Salvat Fontanab, in programma per il 5 novembre 2014, non è stata disputata per l’assenza della squadra ospite all’ora d’inizio. Alle conseguenti sanzioni riportate in epigrafe, si è opposta l’A.S.D. S. Maria S. Salvat Fontanab, con ricorso di rito col quale ne chiede l’annullamento imputando la mancata presentazione della squadra alle avverse condizioni meteo a seguito delle quali le istituzioni avevano diramato lo stato d’allerta su tutta la regione. Il reclamo è palesemente improponibile per la mancata osservanza del disposto dell’art. 55 N.O.I.F. che attribuisce la competenza sulla sussistenza di una causa di forza maggiore in primo grado al Giudice Sportivo e in secondo grado alla Commissione Disciplinare (ora Corte Sportiva d’Appello). In forma più semplice, nel caso di specie è stato omesso il primo grado di giudizio: la reclamante avrebbe dovuto depositare l’istanza al Giudice Sportivo (nei tempi e con le formalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva) e solo in caso di soccombenza appellarsi a questa Corte. Per questi motivi la Corte dichiara irricevibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. S. Maria S. Salvat Fontanab e dispone l’incameramento della tassa, non versata, addebitata in conto.
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