COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 36 del 04/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 15/cs – Ricorso U.S.D. Bolzanetese Virtus avverso la squalifica del calciatore Simone Marcenaro per quattro giornate – Gara Guido Mariscotti – Bolzanetese Virtus dell’8.11.2014 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 24 del 13.11.2014.Delegazione Provinciale di Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 36 del 04/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 15/cs - Ricorso U.S.D. Bolzanetese Virtus avverso la squalifica del calciatore Simone Marcenaro per quattro giornate - Gara Guido Mariscotti - Bolzanetese Virtus dell'8.11.2014 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 24 del 13.11.2014.Delegazione Provinciale di Genova. La Corte Sportiva d’Appello: letto il ricorso col quale l’U.S.D. Bolzanetese Virtus ha impugnato la squalifica per quattro giornate inflitta al calciatore Simone Marcenaro; presa visione del rapporto di gara nel quale è riferito che il calciatore è stato espulso al 17° del secondo tempo per somma d’ammonizioni e che, al termine della gara, lo stesso aveva pesantemente offeso e ingiuriato l’arbitro e, quindi, proferito espressione blasfema; atteso che la società reclamante sostiene che le frasi ingiuriose non erano rivolte al direttore di gara bensì a un avversario da cui il tesserato aveva subito provocazione, perciò chiede un’equa riduzione della squalifica, troppo pesante anche perché si era comunque trattato di una condotta unitaria concretizzatasi in un brevissimo contesto temporale; rilevato come dagli atti emerga che le frasi pronunciate dal Marcenaro furono chiaramente rivolte all’arbitro (scrive l’ufficiale di gara: mi inveiva pesantemente…); rilevata altresì l’insussistenza di attenuanti nel comportamento del calciatore e ricordato che, secondo regolamento, la sola espressione blasfema è punita con la pena minima di una giornata di squalifica; respinte quindi le contrarie eccezioni della società e ritenute gravi le espressioni ingiuriose pronunciate dal calciatore; per questi motivi rigetta il ricorso e dispone l’incameramento della tassa, non versata, addebitata in conto.
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