COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 42 del 08/01/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 19/cs – Ricorso S.C. Molassana Boero A.S.D. avverso decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara del Torneo Esordienti Misti a 11 prima fase Nuova Oregina – Molassana Boero del 29.11.2014 C.U. n. 31 del 4.12.2014 Delegazione Provinciale di Genova.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato
Comunicato Ufficiale N° 42 del 08/01/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Prot. n. 19/cs - Ricorso S.C. Molassana Boero A.S.D. avverso decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara del Torneo Esordienti Misti a 11 prima fase Nuova Oregina - Molassana Boero del 29.11.2014 C.U. n. 31 del 4.12.2014 Delegazione Provinciale di Genova. Con declaratoria apparsa sul Comunicato Ufficiale n. 31 del 4 dicembre 2014 - Delegazione Provinciale di Genova, il Giudice Sportivo decideva, sulla base delle risultanze ufficiali, le seguenti sanzioni a carico dell’S.C. Molassana Boero A.S.D. e di suoi tesserati: • punizione sportiva di perdita della gara col risultato di 0 – 3; ammenda di € 100; squalifica dell’allenatore Matteo Bruna fino al 31 marzo 2015; inibizione del dirigente accompagnatore Giovanni Bollo fino al 31 dicembre 2014. Le suddette sanzioni sono state appellate dalla società con istanza nella quale è richiesto: 1. l’annullamento della punizione sportiva con ripristino del risultato determinatosi al momento della conclusione anticipata della gara o, in subordine, la ripetizione della stessa; 2. la riduzione della squalifica dell’allenatore Matteo Bruna e l’annullamento dell’inibizione al dirigente Giovanni Bollo. Il ricorso è inammissibile per la parte con la quale impugna il risultato della gara, non essendo soddisfatto il disposto di cui all’art. 33 punto 5 ultimo capoverso del Codice di Giustizia Sportiva che così recita: “Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte”. Parimenti inammissibile è l’impugnativa dell’inibizione del dirigente Giovanni Bollo, perché di misura inferiore al minimo appellabile (art.45 punto 3 lett. b del Codice di Giustizia Sportiva). Per quanto attiene la squalifica dell’allenatore Matteo Bruna, la stessa va confermata nella misura inflitta in primo grado perché volta a sanzionare il grave comportamento antisportivo posto in essere al 13° del terzo tempo con il ritiro della squadra da una gara di categoria “Esordienti Misti” in tal modo fornendo, ai piccoli partecipanti, un pessimo esempio educativo. Occorre aggiungere che le doglianze della società volte a giustificare il gesto del tecnico addossandone la causa agli “evidenti errori del dirigente arbitro della squadra avversaria” non possono essere prese in considerazione perché di competenza, in primo grado, del giudice sportivo. Per questi motivi la Corte Sportiva d’Appello dichiara inammissibile il ricorso verso la sanzione della punizione sportiva e verso l’inibizione del dirigente Giovanni Bollo e lo respinge per la parte in cui impugna la squalifica dell’allenatore Matteo Bruna. Dispone l’incameramento della tassa versata con restituzione dell’eccedenza mediante accredito sul conto.
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