COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 42 del 08/01/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 1/tf – Procura Federale – Deferimento per violazione dell’art. 1 c. 1 CGS di Marco Barbaro, all’epoca dei fatti tesserato per la società ASD Voltrese Vultur, di Gino Bianchi, all’epoca dei fatti presidente della società Cffs D Cogoleto Calcio; deferimento delle società Cffs D Cogoleto Calcio per responsabilità diretta e oggettiva e ASD Voltrese Vultur per responsabilità oggettiva.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 42 del 08/01/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 1/tf – Procura Federale – Deferimento per violazione dell’art. 1 c. 1 CGS di Marco Barbaro, all'epoca dei fatti tesserato per la società ASD Voltrese Vultur, di Gino Bianchi, all'epoca dei fatti presidente della società Cffs D Cogoleto Calcio; deferimento delle società Cffs D Cogoleto Calcio per responsabilità diretta e oggettiva e ASD Voltrese Vultur per responsabilità oggettiva. A conclusione d’indagini svolte su denuncia del Comitato Regionale Liguria, attivata da una lettera sottoscritta da alcuni tesserati della società Cffs D Cogoleto Calcio, il sostituto Procuratore Regionale deferiva all’ex Commissione Disciplinare Territoriale, con foglio prot. 275/12-13/MS/reg: 1. Marco Barbaro, tesserato per la società ASD Voltrese Vultur per la quale svolgeva attività di tecnico della squadra giovanile, per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS, per aver svolto, nella stagione 2011-2012, attività riconducibile a responsabile del settore giovanile della consorella Cffs D Cogoleto Calcio; 2. Gino Bianchi, presidente della società Cffs D Cogoleto Calcio per la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS per aver permesso, consentito e comunque non impedito che nella stagione 2011-2012 il signor Marco Barbaro, in costanza di tesseramento per la società ASD Voltrese Vultur, svolgesse contestualmente attività a favore della società da egli stesso presieduta; 3. la società Cffs D Cogoleto Calcio a titolo di responsabilità diretta e oggettiva a’ sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del vecchio CGS per le violazioni ascritte al suo presidente; 4. la società ASD Voltrese Vultur a titolo di responsabilità oggettiva a’ sensi dell’art. 4 comma 2 del vecchio CGS per le violazioni ascritte al suo tesserato signor Marco Barbaro. Il procedimento, previo stralcio della parte relativa all’ASD Voltrese Vultur per mancanza di notifica dell’atto di deferimento, si è svolto in data odierna con la presenza del rappresentante della Procura Federale e del signor Gino Bianchi, presidente del Cffs D Cogoleto Calcio. Nessuna memoria difensiva è stata depositata dalle parti nei termini di regolamento. Il Procuratore Federale ha sostenuto il principio di colpevolezza dei deferiti con richiesta delle seguenti sanzioni: Marco Barbaro, all’epoca dei fatti tesserato per la società ASD Voltrese Vultur: squalifica per mesi tre; Gino Bianchi, presidente Cffs D Cogoleto Calcio: inibizione temporanea per giorni venti; Cffs D Cogoleto: ammenda di € 200,00. Il Tribunale, presa visione della documentazione allegata all’atto di deferimento, ritiene provato il comportamento illecito posto in essere dal signor Marco Barbaro e quello del signor Gino Bianchi, presidente Cffs D Cogoleto Calcio, corresponsabile per non aver impedito, al Barbaro, lo svolgimento dell’attività non regolamentare più sopra riportata e delibera di infliggere le sanzioni, ritenute eque, richieste dall’accusa e cioè la squalifica per mesi tre al signor Marco Barbaro, l’inibizione temporanea per giorni venti al signor Gino Bianchi. Condanna la società Cffs D Cogoleto al pagamento dell’ammenda di € 200,00 (duecento) per responsabilità diretta nell’illecito compiuto dal tecnico Marco Barbaro. Dichiara il non luogo a procedere a carico della società ASD Voltrese Vultur per difetto di notifica dell’atto di deferimento. Dispone che copia della presente decisione sia notificata alla Procura Federale e alle partì deferite.
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