COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 18/09/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo Società MONTORFANO ROVATO Coppa Lombardia 2° Categoria gir. 18 gara del 28-08-2014 tra La Sportiva Calcio / Montorfano Rovato C.U. n. 14 del CRL datato 03-09-2014.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 18/09/2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo Società MONTORFANO ROVATO Coppa Lombardia 2° Categoria gir. 18
gara del 28-08-2014 tra La Sportiva Calcio / Montorfano Rovato
C.U. n. 14 del CRL datato 03-09-2014.
La società MONTORFANO ROVATO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S – il quale ha omologato il risultato di gara della partita in oggetto indicata e terminata 1-1– lamentando come il calciatore della società avversaria Marchina Luca abbia preso parte alla suddetta gara anche se sottoposto a squalifica.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato anche alla controparte nei termini regolamentari, rileva: dalla documentazione allegata si evince come, in effetti, il calciatore Marchina Luca - tesserato per la società La Sportiva Calcio - abbia preso parte alla gara del 28.08.2014 anche se sottoposto a squalifica di una gara. Infatti, è emerso come la squalifica relativa alla delibera n. 18 del 19.09.2013 sia stata scontata dal calciatore nella gara del 10.10.2013 (La Sportiva – Calcio Bovezzo). Al contrario, la squalifica – sempre per una giornata – riportata nel CU n. 31 del 28.11.2013 - non risulta essere mai stata scontata del Marchina prima della gara disputata il 28.08.2014.
Pertanto alla luce dei suddetti elementi probatori ed in ottemperanza a quanto sancito dal CGS, questa Corte ritiene di poter accogliere il ricorso.
Tanto premesso e ritenuto,
ACCOGLIE
il ricorso e commina alla società La Sportiva Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.
Si dispone l’accredito della tassa se già versata.
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