COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 18/09/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimenti riuniti Procura Federale del 16/06/2014 (prot. 7493/372) e del 17/6/2014 (11..1287/372) a carico di: MARANESI Tiziano, per violazione dell’Art. 1, comma I CGS in relazione all’Art. 8, comma 1, GCS, nonché all’Art. 43 NOIF per aver attestato come veritieri ogni atto relativo alle verifiche demandate agli organi di controllo della FIGC contenenti informazioni mendaci e non veritiere, e per non avere sottoposto il minore, Munir El Azirl, a tutela medica preventiva; CATELLI Giovanni, per violazione dell’Art. 1, comma I CGS in relazione all’Art. 8, comma 1, GCS, per aver compilato gli atti relativi alle verifiche demandate agli organi di controllo della FIGC non corrispondenti al vero contenenti attestazioni mendaci relative ai soggetti responsabili del settore di base, oltre all’inserimento di soggetti non tesserati ovvero non abilitati alle funzioni di tecnico; GILARDONI Roberto, per violazione dell’Art. 1, comma I CGS in relazione all’Art. 8, comma 1, GCS, per aver omesso il tesseramento di calciatori, collaboratori e tecnici inseriti nell’organico della società concorrendo nella violazione della normativa vigente, nonché alla formulazione di atti mendaci sottoposti agli organi di controllo della FIGC; PALUCCI Roberto, per violazione dell’Art. 1, comma I CGS in relazione all’Art. 8, comma 1, GCS, perchè pur non tesserato svolgeva funzioni di tecnico; GAIA RADAMES, per violazione dell’Art. 1, comma I CGS in relazione all’Art. 8, comma 1, GCS per aver svolto funzioni di tecnico della società US BELLAGINA nonostante fosse privo di regolare tesseramento come allenatore anche per la stagione 2013/2014 quando assumeva le funzione di responsabile tecnico; US BELLAGINA, per violazione dell’Art. 4, commi 1 e 2, CGS a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in ordine ai fatti di cui sopra; Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, preso atto che i deferiti sono comparsi all’udienza fissata per il giorno 11.09.2014, ed hanno concordato con il rappresentante della Procura l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’Art. 24 e dell’Art. 23 CGS cumulate tra loro, nei seguenti sanzioni: per MARANESI Tiziano inibizione di mesi 16; per CATELLI Giovanni e per GILARDONI Roberto mesi 10 e giorni 20 di inibizione; per PALUCCI Roberto, mesi 6 e giorni 20 di inibizione; per GAIA RADAMES mesi otto di inibizione; per la società US BELLAGINA, Euro 1.778,00 di ammenda.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 18/09/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimenti riuniti Procura Federale del 16/06/2014 (prot. 7493/372) e del 17/6/2014 (11..1287/372) a carico di: MARANESI Tiziano, per violazione dell'Art. 1, comma I CGS in relazione all'Art. 8, comma 1, GCS, nonché all'Art. 43 NOIF per aver attestato come veritieri ogni atto relativo alle verifiche demandate agli organi di controllo della FIGC contenenti informazioni mendaci e non veritiere, e per non avere sottoposto il minore, Munir El Azirl, a tutela medica preventiva; CATELLI Giovanni, per violazione dell'Art. 1, comma I CGS in relazione all'Art. 8, comma 1, GCS, per aver compilato gli atti relativi alle verifiche demandate agli organi di controllo della FIGC non corrispondenti al vero contenenti attestazioni mendaci relative ai soggetti responsabili del settore di base, oltre all'inserimento di soggetti non tesserati ovvero non abilitati alle funzioni di tecnico; GILARDONI Roberto, per violazione dell'Art. 1, comma I CGS in relazione all'Art. 8, comma 1, GCS, per aver omesso il tesseramento di calciatori, collaboratori e tecnici inseriti nell'organico della società concorrendo nella violazione della normativa vigente, nonché alla formulazione di atti mendaci sottoposti agli organi di controllo della FIGC; PALUCCI Roberto, per violazione dell'Art. 1, comma I CGS in relazione all'Art. 8, comma 1, GCS, perchè pur non tesserato svolgeva funzioni di tecnico; GAIA RADAMES, per violazione dell'Art. 1, comma I CGS in relazione all'Art. 8, comma 1, GCS per aver svolto funzioni di tecnico della società US BELLAGINA nonostante fosse privo di regolare tesseramento come allenatore anche per la stagione 2013/2014 quando assumeva le funzione di responsabile tecnico; US BELLAGINA, per violazione dell’Art. 4, commi 1 e 2, CGS a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in ordine ai fatti di cui sopra; Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, preso atto che i deferiti sono comparsi all’udienza fissata per il giorno 11.09.2014, ed hanno concordato con il rappresentante della Procura l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell'Art. 24 e dell'Art. 23 CGS cumulate tra loro, nei seguenti sanzioni: per MARANESI Tiziano inibizione di mesi 16; per CATELLI Giovanni e per GILARDONI Roberto mesi 10 e giorni 20 di inibizione; per PALUCCI Roberto, mesi 6 e giorni 20 di inibizione; per GAIA RADAMES mesi otto di inibizione; per la società US BELLAGINA, Euro 1.778,00 di ammenda. Osserva Il comportamento addebitato, come già più sopra riferito, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti in considerazione dell’entità e rilevanza dei comportamenti APPLICA a MARANESI Tiziano inibizione di mesi 16, a CATELLI Giovanni e per GILARDONI Roberto mesi 10 e giorni 20 di inibizione, a PALUCCI Roberto, mesi 6 e giorni 20 di inibizione, a GAIA RADAMES mesi otto di inibizione ed alla società US BELLAGINA, Euro 1.778,00 di ammenda.
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