COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 25/09/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società LA SPEZIA CALCIO Coppa Lombardia Juniores Regionali Gara del 06.09.2014 tra Borgolombardo / La Spezia C.U. n. 16 del CRL datato 11.09.2014.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 25/09/2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società LA SPEZIA CALCIO Coppa Lombardia Juniores Regionali
Gara del 06.09.2014 tra Borgolombardo / La Spezia
C.U. n. 16 del CRL datato 11.09.2014.
La società LA SPEZIA CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha deliberato la sanzione della perdita della gara a danno della società LA SPEZIA per 0 - 3, in quanto dagli atti di gara (distinta dei calciatori della società LA SPEZIA) quest’ultima avrebbe utilizzato quattro calciatori fuoriquota (MARINO Federico, CARRETTA Roberto, CAOLUZZI Marcello e CASNEDA Riccardo) nati nell’anno 1995 anziché i tre consentiti dalla normativa vigente.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti dal CGS, osserva : dai documenti prodotti dalla società reclamante nel presente giudizio si rileva che il calciatore CARRETTA Roberto è effettivamente nato in data 20.11.1997 anziché, come erroneamente indicato in distinta, in data 23.08.1995 (ed in particolare dalla carta d’identità del CARRETTA e dal modulo di tesseramento). Alla luce di ciò, la società reclamante ha impiegato nell’arco della gara tre calciatori fuori quota
Ne consegue che è stato rispettato il disposto della normativa vigente in materia di impiego massimo dei calciatori fuori quota.
Tanto premesso e ritenuto
ACCOGLIE
Il reclamo proposto ed ad integrale riforma del provvedimento impugnato, ripristina il risultato conseguito sul terreno di gioco: BORGOLOMBARDO – LA SPEZIA 0 – 4.
Dispone l’accredito della relativa tassa.
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