COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/10/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società LAMBRUGO CALCIO Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 28.09.2014 tra Lambrugo Calcio / Inverigo C.U. n. 13 della Delegazione di Como datato 02.10.2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/10/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società LAMBRUGO CALCIO Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 28.09.2014 tra Lambrugo Calcio / Inverigo C.U. n. 13 della Delegazione di Como datato 02.10.2014 La società LAMBRUGO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore RUFFO Alessandro sino al giorno 30.03.2015, lamentando come il provvedimento del GS sia da ritenersi eccessivo in quanto il gesto effettuato nei confronti dell’arbitro sarebbe stato involontario e non violento. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva : come si evince dal referto arbitrale, che si ricorda essere fonte privilegiata di prova, il calciatore RUFFO Alessandro, risulta aver preso la mano di un giocatore avversario – intento a parlare con l’arbitro - tentando intenzionalmente e con violenza di colpire il volto di quest’ultimo. Tuttavia la manata non andava a segno, solo grazie al riflesso del direttore di gara che lo riusciva a schivare. Successivamente all’espulsione del RUFFO Alessandro, durante il secondo tempo, lo stesso continuava ad inveire dalla tribuna nei confronti dell’arbitro che lo riconosceva. La sanzione inflitta appare congrua in relazione al comportamento tenuto dal giocatore, che non solo ha tentato di colpire l’arbitro con uno stratagemma tramite la mano di un avversario, ma, successivamente all’espulsione, proseguiva con le invettive per tutta la durata del secondo tempo, dalla tribuna. Il ricorso pertanto non merita accoglimento. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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