COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/10/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società SC CARONNESE Camp. Allievi Reg. Gir. 11 Gara del 24.09.2014 tra SC Caronnese / Lombardia 1 C.U. n. 22 del CRL datato 02.10.2014
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/10/2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società SC CARONNESE Camp. Allievi Reg. Gir. 11
Gara del 24.09.2014 tra SC Caronnese / Lombardia 1
C.U. n. 22 del CRL datato 02.10.2014
La società SC CARONNESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale è stata comminata la sanzione della perdita a tavolino della gara, lamentando come si ritenesse non necessaria l’illuminazione artificiale del campo di gara.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva : la società SC CARONNESE non risulta abbia prodotto idonea documentazione a sostegno della presenza di una causa di forza maggiore a giustificazione della mancata disputa dell’incontro. Per tali ragioni, alla luce della vigente normativa, la società SC CARONNESE rimane pertanto oggettivamente responsabile, così come correttamente sanzionato dal GS.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e conferma la perdita della gara per 0 a 3, disponendo l’addebito della relativa tassa.
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