COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/10/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD FIORENTE 1946 COLOGNOLA “Torneo Bonacina”Cat. Juniores gir2 Gara del 10-09-2014 tra Fiorente 1946 Colognola / Ponte Sez. Calcio C.U.n. 10 della delegazione di Bergamo datato 25-09-2014
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/10/2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società ASD FIORENTE 1946 COLOGNOLA “Torneo Bonacina”Cat. Juniores gir2
Gara del 10-09-2014 tra Fiorente 1946 Colognola / Ponte Sez. Calcio
C.U.n. 10 della delegazione di Bergamo datato 25-09-2014
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che i reclami proposti avverso le decisioni del GS. Devono essere presentati alla Corte Sportiva di Appello nel termine perentorio di 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione del C.U. (art. 46 comma 4 del CGS.), che il provvedimento disciplinare disposto dal GS. oggetto del reclamo è stato pubblicato sul C.U. n.10 in data 25-09-2014 dalla delegazione di Bergamo e che il reclamo come si evince dalla evidenza della ricezione del fax in data 3-10-2014 e cioè oltre il termine previsto dalle vigenti norme Federali.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA INAMMISSIBILE
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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