COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale dell’8 agosto 2014 a carico di: 1. MORONI Fabrizio, Dirigente Accompagnatore della AC CESANO MADERNO per violazione dell’Art. 1, comma 1, CGS in relazione all’Art. 61 delle NOIF per aver attestato la regolarità della posizione del calciatore CORDIANI Vittorio, nonostante fosse sprovvisto di nulla osta, in relazione alla gara CESANO MADERNO/VAREDO; 2. ANDREAZZA Guglielmo, Presidente della AC CESANO MADERNO, per violazione dell’Art. 1, comma 1, CGS a titolo di mancato controllo dell’operato dei suoi collaboratori; 3. CORDIANI Vittorio, per violazione dell’Art. 1, comma 1, CGS per aver partecipato alla gara CESANO MADERNO /VAREDO senza aver ottenuto il nulla osta dalla società di appartenenza (DON BOSCO); 2. la società AC CESANO MADERNO a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’Art. 4, comma 1, CGS in relazione alle violazioni commesse dai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/10/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale dell'8 agosto 2014 a carico di: 1. MORONI Fabrizio, Dirigente Accompagnatore della AC CESANO MADERNO per violazione dell'Art. 1, comma 1, CGS in relazione all'Art. 61 delle NOIF per aver attestato la regolarità della posizione del calciatore CORDIANI Vittorio, nonostante fosse sprovvisto di nulla osta, in relazione alla gara CESANO MADERNO/VAREDO; 2. ANDREAZZA Guglielmo, Presidente della AC CESANO MADERNO, per violazione dell'Art. 1, comma 1, CGS a titolo di mancato controllo dell'operato dei suoi collaboratori; 3. CORDIANI Vittorio, per violazione dell'Art. 1, comma 1, CGS per aver partecipato alla gara CESANO MADERNO /VAREDO senza aver ottenuto il nulla osta dalla società di appartenenza (DON BOSCO); 2. la società AC CESANO MADERNO a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'Art. 4, comma 1, CGS in relazione alle violazioni commesse dai propri tesserati. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto che all’udienza del 9.10.2014, il rappresentante della Procura ha chiesto ai deferiti la condanna alle seguenti sanzioni: per MORONI Fabrizio tre mesi inibizione; per ANDREAZZA Guglielmo due mesi di inibizione; per CORDIANI Vittorio ammonizione con diffida; per la AC CESANO MADERNO Euro 100,00 di ammenda. Rilevato che la responsabilità dei deferiti risulta provata per tabulas, non essendo stato concesso alcun nulla osta, nonostante quanto affermato dalla società deferita in una memoria pervenuta a mezzo e.mail in data odierna. COMMINA a MORONI Fabrizio tre mesi inibizione; a ANDREAZZA Guglielmo due mesi di inibizione; a CORDIANI Vittorio ammonizione con diffida; alla AC CESANO MADERNO Euro 100,00 di ammenda.
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