COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 30/10/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD UBOLDESE Camp. Allievi Prov. B Gir. H Gara del 12.10.2014 tra Sporting Cesate / Uboldese C.U. n. 14 della Delegazione di Legnano datato 16.10.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 30/10/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD UBOLDESE Camp. Allievi Prov. B Gir. H Gara del 12.10.2014 tra Sporting Cesate / Uboldese C.U. n. 14 della Delegazione di Legnano datato 16.10.2014. La società ASD UBOLDESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore, TOSCANO Gabriele, sino al 18.3.2015, lamentando che il TOSCANO non ha aggredito l’arbitro. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti dal CGS osserva : dal rapporto arbitrale emerge che il TOSCANO ha tenuto nei confronti dell’arbitro un comportamento gravemente minaccioso ed offensivo, senza tuttavia la sussistenza di circostanze tali da integrare come chiarito dall’arbitro una vera e propria aggressione fisica. La gravità del suddetto comportamento giustifica pertanto una mitigazione della squalifica comminata dal calciatore dal GS. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE La squalifica comminata al calciatore TOSCANO Gabriele a tutto il 31.1.2015. Si dispone la restituzione della relativa tassa se versata.
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