COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 14/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società AS ROBBIO Camp. 1° Categoria Gir. I Gara del 26-10-2014 tra Lomello / Robbio C.U. n. 26 del CRL datato 30.10.2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 14/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società AS ROBBIO Camp. 1° Categoria Gir. I Gara del 26-10-2014 tra Lomello / Robbio C.U. n. 26 del CRL datato 30.10.2014 La Società AS ROBBIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS. che ha comminato al calciatore RAVARELLI Cristiano quattro giornate di squalifica, lamentando che il calciatore non aveva insultato l'arbitro. La Corte Territoriale d'Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, sentito l'arbitro a chiarimenti, osserva : l'arbitro sentito ha chiarimenti da questa Corte ha confermato di essere stato insultato dal RAVARELLI e di essere stato toccato dal calciatore stesso sul polso, mentre lo stava per espellere dal terreno di gara. La gravità del gesto giustifica la sanzione comminata dal GS al calciatore che merita quindi di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva Territoriale d'Appello, RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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