COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 14/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società GARIBALDINA 1932 Camp. Juniores Reg. Gir. A Gara del 18.10.2014 tra Garibaldina 1932 / Accademia Calcio Vittuone C.U. n. 26 del CRL datato 30.10.2014.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 14/11/2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società GARIBALDINA 1932 Camp. Juniores Reg. Gir. A
Gara del 18.10.2014 tra Garibaldina 1932 / Accademia Calcio Vittuone
C.U. n. 26 del CRL datato 30.10.2014.
La società GARIBALDINA 1932 ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha omologato il risultato della gara come conseguito sul campo, così rigettando il reclamo proposto dalla Garibaldina in merito alla posizione irregolare di un giocatore giovane, impiegato dalla società opposta. Lamenta la reclamante che il giocatore Cardia Anthony nato il 28.10.1999, non avrebbe potuto prendere parte alla gara in quanto non avrebbe compiuto il quindicesimo anno di età.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti dal CGS e che copia del medesimo è stata inviata alla controparte, osserva : correttamente la reclamante fa notare che, secondo le norme regolamentari, possono prendere parte alle gare del campionato Juniores Regionale coloro che abbiano compiuto il 15° anno di età ed è consentito l’impiego fino ad un massimo di tre giocatori giovani, nati dopo il 01.01.1995.
Preme, tuttavia, far rilevare che la norma in esame si riferisce all’effettivo utilizzo in partita dei giocatori che abbiano il requisito minimo di età, con la conseguenza che il loro semplice inserimento in distinta non è sanzionabile.
Dal rapporto arbitrale emerge che la società ACCADEMIA CALCIO VITTUONE ha effettivamente inserito in distinta il sig. Anthony Cardia (28.10.1999), il quale non ha tuttavia preso parte alla gara.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso presentato non può trovare accoglimento.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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