COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 20/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società GS SOCCER BOYS Camp. Calcio a 5 serie C2 Gir. A Gara del 30.10.2014 tra Soccer Boys / Acsi Aurora C.U. n. 28 del CRL datato 06.11.2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 20/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società GS SOCCER BOYS Camp. Calcio a 5 serie C2 Gir. A Gara del 30.10.2014 tra Soccer Boys / Acsi Aurora C.U. n. 28 del CRL datato 06.11.2014 La società GS SOCCER BOYS ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo - con la quale ha squalificato il calciatore VILLARBOITO Lorenzo per tre gare ai sensi dell’art. 19 comma 4 lett. B CGS – chiedendo una riduzione della pena in quanto il giocatore avrebbe effettuato un semplice fallo di gioco. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS osserva : dal rapporto arbitrale, nonché sentito il direttore di gara a chiarimenti, è emerso come il fallo compiuto dal calciatore VILLARBOITO sia stato volontario e di frustrazione senza tuttavia avere i connotati della particolare violenza. Tale comportamento, merita un’attenuazione della pena con conseguente riduzione della stessa. Alla luce di quanto sopra, questa Corte, tanto premesso e ritenuto RIDUCE la squalifica al calciatore VILLARBOITO Lorenzo a due giornate. Dispone l’accredito della relativa tassa.
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