COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 27/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società A.C. FOLGORE LEGNANO Camp. 2° Categoria Gir. A Gara del 09.11.2014 tra Gerenzanese / Folgore Legnano C.U. n. 18 della Delegazione di Legnano datato 14.11.2014
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 del 27/11/2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società A.C. FOLGORE LEGNANO Camp. 2° Categoria Gir. A
Gara del 09.11.2014 tra Gerenzanese / Folgore Legnano
C.U. n. 18 della Delegazione di Legnano datato 14.11.2014
La società A.C. FOLGORE LEGNANO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore RASULO Maurizio per 5 giornate - per aver sputato in viso a un giocatore avversario - lamentando come il gesto compiuto dal calciatore sia stato istintivo e causato dalle ripetute provocazione degli avversari. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva : come si evince dal referto arbitrale, il calciatore RASULO Maurizio, a fine partita, veniva espulso in quanto volontariamente colpiva al viso un avversario con uno sputo. Tale comportamento – tra l’altro ammesso nel reclamo stesso - è assolutamente censurabile, antisportivo e non giustificabile in alcuna maniera. Tenendo conto dei normali criteri valutativi di questa Corte, la sanzione inflitta appare assolutamente congrua in relazione al comportamento tenuto dal giocatore.
Il ricorso è pertanto non meritevole di accoglimento.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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