COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 28/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società AC MACALLESI Coppa Lombardia 3° Categoria Gir. 50 Gara del 13.11.2014 tra Arluno Calcio / AC Macallesi C.U. n. 30 del CRL datato 20.11.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 28/11/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società AC MACALLESI Coppa Lombardia 3° Categoria Gir. 50 Gara del 13.11.2014 tra Arluno Calcio / AC Macallesi C.U. n. 30 del CRL datato 20.11.2014. La società AC MACALLESI ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto avanti il medesimo. Lamenta la società reclamante di aver proposto riserva scritta, avverso la decisione del direttore di gara di non espletare la gara per insufficiente visibilità a causa della presenza di nebbia. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti dal CGS, osserva : il reclamo non può essere accolto. Preme in primo luogo osservare che, correttamente il Giudice Sportivo ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla AC MACALLESI, in quanto la riserva scritta non ha valore di reclamo, ai sensi delle norme del CGS, né la riserva scritta può essere presentata per fatti che non sono inerenti le caratteristiche tecniche del terreno di gioco (larghezza delle porte, lunghezza del terreno di gioco etc..). Ciò premesso, si evidenzia inoltre che, ai sensi della regola n. 1 del gioco le calcio, qualsiasi decisione in merito alla praticabilità o meno del terreno di gioco spetta unicamente al direttore di gara Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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