COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 12/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD HF CALCIO Camp. 2° Categoria Gir. G Gara del 23.11.2014 tra Oratorio Figino Calcio / ASD Hf Calcio C.U. n. 21 della Delegazione di Como datato 27.11.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 12/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD HF CALCIO Camp. 2° Categoria Gir. G Gara del 23.11.2014 tra Oratorio Figino Calcio / ASD Hf Calcio C.U. n. 21 della Delegazione di Como datato 27.11.2014. La società ASD HF CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione della squalifica per tre gare al giocatore TROMBETTA Edoardo, lamentando che il calciatore non avrebbe avuto nessun contatto fisico ma si sarebbe rivolto al direttore di gara per ottenere la sua attenzione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti dal CGS, osserva : dal rapporto arbitrale emerge chiaramente che il giocatore TROMBETTA Edoardo protestava al termine della gara e ad un certo punto prendeva per il polso l'arbitro perchè controllasse a quale minuto di gara avesse fermato il cronometro, aggiungendo frasi ironiche nei confronti dello stesso. La sanzione comminata appare congrua in relazione alla condotta tenuta dal calciatore. Tanto premesso e ritenuto. RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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