COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 12/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società MOLINELLO ASD Coppa Lombardia Juniores Regionali Gara dell’8-10-2014 tra Bregnanese / Molinello ASD C.U. n. 24 del CRL datato 16.10.2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 12/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società MOLINELLO ASD Coppa Lombardia Juniores Regionali Gara dell'8-10-2014 tra Bregnanese / Molinello ASD C.U. n. 24 del CRL datato 16.10.2014 La Società MOLINELLO ASD ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione della perdita della gara ad entrambe le squadre per 0-3, lamentando che nessun calciatore della propria squadra ha partecipato e/o fomentato un rissa tale da comportare l'interruzione della gara da parte dell'arbitro. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, anche alla squadra avversaria, ascoltata la società reclamante, osserva : l'arbitro, sentito a chiarimenti da questa Corte, ha precisato di aver interrotto la gara in quanto si era verificata un'accesa rissa, scaturita dai giocatori della squadra Bregnanese ed alla quale partecipavano anche i calciatori della Molinello. L'addebito di responsabilità per la sospensione della gara deve quindi essere attribuito ad entrambe le squadre, considerato che i calciatori delle due squadre hanno preso parte alla rissa, come affermato dal direttore di gara. Ne consegue che la decisione del GS deve ritenersi corretta ed il reclamo merita di essere respinto. Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva d'Appello Territoriale RIGETTA il reclamo e dispone l'addebito della tassa.
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