COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 18/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società POL CASNATESE Camp. Allievi Prov. Gir. C Gara del 23.11.2014 tra Serenza Carroccio / Casnatese C.U. n. 21 della Delegazione di Como datato 27.11.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 18/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società POL CASNATESE Camp. Allievi Prov. Gir. C Gara del 23.11.2014 tra Serenza Carroccio / Casnatese C.U. n. 21 della Delegazione di Como datato 27.11.2014. La società POL CASNATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito sino al 22.12.2014 il dirigente, MOLTENI Stefano, e sino al 2.3.2015 l’assistente di parte dell’arbitro, sig. IBBA Marco, ha squalificato l’allenatore, SALADINI Marcello, sino al 2.3.2015 e le ha comminato l’ammenda di Euro 70,00, lamentando che dette sanzioni sono ingiuste e comunque sproporzionate. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti dal CGS, osserva : il reclamo proposto avverso l’inibizione al dirigente MOLTENI Stefano è inammissibile, ai sensi dell’Art. 45, comma 3, lett. B, CGS in quanto inferiore ad un mese. Per quanto attiene alle altre sanzioni, meritano di essere confermate, in quanto dal rapporto arbitrale emerge chiaramente che il SALADINI, dopo essere stato allontanato dal terreno di giuoco per aver proferito frasi offensive nei confronti dell’arbitro, reiterava tale condotta sia durante la parte restante della gara, aizzando il pubblico sia a fine gara nel recinto degli spogliatoi ed il sig. IBBA, assistente di parte dell’arbitro, dopo essere stato allontanato dal campo per essere entrato nel terreno di giuoco non autorizzato dall’arbitro, si posizionava sugli spalti insultando e minacciando verbalmente in modo reiterato l’arbitro aizzando anch’egli il pubblico. La gravità dei suddetti comportamenti, seppur reiterati, giustificano le sanzioni comminate al SALADINI ed all’IBBA, nonché l’ammenda comminata alla società reclamante per le intemperanze del pubblico. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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