COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 18/12/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 19.11.2014 a carico di MARCHESOTTI Simone, per violazione dell’Art. 1, comma I, CGS, ora Art. 1 bis comma 1 CGS, dell’Art. 3, comma 1, e dell’Art. 10, comma 2, CGS perché nella sua qualità di Presidente della ACD TORREVILLESE, ha preteso dal calciatore BERTELEGNI Denis la somma Euro 1.600,00 per concedergli lo svincolo, per poi ottenere dallo stesso calciatore la minor somma di Euro 200,00; CANEPA Andrea, per violazione dell’Art. 1, comma I, CGS, ora Art. 1 bis comma 1 CGS, dell’Art. 3, comma 1, e dell’Art. 10, comma 2, CGS perché nella sua qualità di delegato del Presidente MARCHESOTTI ha concluso la trattativa con il calciatore BERTELEGNI ricevendo materialmente l’importo di Euro 200,00 per concedere lo svincolo; BERTELEGNI Denis, per violazione dell’Art. 1, comma I, CGS, ora Art. 1 bis comma 1 CGS, dell’Art. 3, comma 1, e dell’Art. 10, comma 2, CGS per aver portato a termine con la società ACD TORREVILLESE una trattativa che ha portato al suo svincolo in cambio di una somma di denaro di Euro 200,00, ACD TORREVILLESE per violazione dell’Art. 4, commi 1 e 2, CGS a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in ordine ai fatti di cui sopra;

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 18/12/2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 19.11.2014 a carico di MARCHESOTTI Simone, per violazione dell'Art. 1, comma I, CGS, ora Art. 1 bis comma 1 CGS, dell’Art. 3, comma 1, e dell’Art. 10, comma 2, CGS perché nella sua qualità di Presidente della ACD TORREVILLESE, ha preteso dal calciatore BERTELEGNI Denis la somma Euro 1.600,00 per concedergli lo svincolo, per poi ottenere dallo stesso calciatore la minor somma di Euro 200,00; CANEPA Andrea, per violazione dell'Art. 1, comma I, CGS, ora Art. 1 bis comma 1 CGS, dell’Art. 3, comma 1, e dell’Art. 10, comma 2, CGS perché nella sua qualità di delegato del Presidente MARCHESOTTI ha concluso la trattativa con il calciatore BERTELEGNI ricevendo materialmente l’importo di Euro 200,00 per concedere lo svincolo; BERTELEGNI Denis, per violazione dell'Art. 1, comma I, CGS, ora Art. 1 bis comma 1 CGS, dell’Art. 3, comma 1, e dell’Art. 10, comma 2, CGS per aver portato a termine con la società ACD TORREVILLESE una trattativa che ha portato al suo svincolo in cambio di una somma di denaro di Euro 200,00, ACD TORREVILLESE per violazione dell’Art. 4, commi 1 e 2, CGS a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in ordine ai fatti di cui sopra; Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, preso atto che i deferiti non sono comparsi all’udienza fissata per il giorno 11.12.2014, nonostante fossero stati avvisati regolarmente, considerato che il rappresentante della procura ha chiesto la condanna del sig. MARCHESOTTI Simone e del sig. CANEPA Andrea a 6 mesi di inibizione e del sig. BERTELEGNI Denis a mesi 1 di squalifica e della società ACD TORREVILLESE all’ammenda di Euro 1.600,00, Osserva Il comportamento addebitato, ai deferiti dalla Procura Federale, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti ed in particolare dall’istruttoria condotta in sede di indagini dalla Procura Federale. Si ritiene quindi giusto condannare i deferiti alla sanzioni abitualmente adottate in casi simili a questo, tenuto conto dell’elemento della continuazione del comportamento illegittimo tenuto e della categoria di appartenenza Tanto premesso il Tribunale Federale Territoriale, COMMINA a MARCHESOTTI Simone mesi 6 di inibizione; a CANEPA Andrea mesi 6 di inibizione; a BERTELEGNI Denis mesi 1 di squalifica; alla società ACD TORREVILLESE l’ammenda di Euro 500,00. Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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