COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 22/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società GSD GIOVANILE LUNGAVILLA Camp. 2° Categoria Gir. V Gara del 07.12.2014 tra GSD Giovanile Lungavilla / Retorbido C.U. n. 24 della Delegazione di Pavia datato 12.12.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 22/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società GSD GIOVANILE LUNGAVILLA Camp. 2° Categoria Gir. V Gara del 07.12.2014 tra GSD Giovanile Lungavilla / Retorbido C.U. n. 24 della Delegazione di Pavia datato 12.12.2014. La società GSD GIOVANILE LUNGAVILLA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato l'ammenda di Euro 120,00, lamentando che i propri sostenitori non avevano insultato e minacciato l'arbitro addebitando l'accaduto ai sostenitori della squadra avversaria. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti dal CGS, osserva : l'arbitro, sentito a chiarimenti da questa Corte, ha confermato che sono stati effettivamente i sostenitori della società reclamante ad insultarlo e minacciarlo. Considerato che il rapporto di gara, confermato dall'arbitro costituisce fonte primaria e privilegiata di prova, merita di essere confermata la decisione del GS essendo altresì congrua, seguendo gli abituali criteri di giudizio adottati da questa Corte. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it