COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 22/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società US TALAMONESE ASD Camp. Calcio a 5 Serie D Gir. C Gara del 27.11.2014 tra Alta Vallassina / US Talamonese ASD C.U. n. 33 del CRL datato 04.12.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 22/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società US TALAMONESE ASD Camp. Calcio a 5 Serie D Gir. C Gara del 27.11.2014 tra Alta Vallassina / US Talamonese ASD C.U. n. 33 del CRL datato 04.12.2014. La società US TALAMONESE ASD ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione della squalifica sino al 1.06.2016 al giocatore CORNAGGIA Enea, lamentando che il calciatore aveva colpito l'arbitro involontariamente, dopo avere subito un fallo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti dal CGS, sentita la reclamante osserva : l'arbitro sentito a chiarimenti da questa Corte ha confermato che il pugno sulla coscia ricevuto dal calciatore era stato volontario, anche se non gli aveva provocato conseguenze, ma solo un breve dolore momentaneo. Applicando gli abituali criteri di giudizio adottati da questa Corte, alla luce della gravità del gesto, la sanzione comminata dal GS merita di essere lievemente mitigata. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore, CORNAGGIA Enea, a tutto il 31.12.2015 e dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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