COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 22/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo Società SSD BERGAMO LONGUELO SRL Camp. Juniores Prov. Gir. C Gara del 29-11-2014 tra Ponte Sez. Calcio / Bergamo Longuelo C.U. n. 17 della Delegazione di Bergamo datato 04-12-2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 22/12/2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo Società SSD BERGAMO LONGUELO SRL Camp. Juniores Prov. Gir. C Gara del 29-11-2014 tra Ponte Sez. Calcio / Bergamo Longuelo C.U. n. 17 della Delegazione di Bergamo datato 04-12-2014. Società SSD BERGAMO LONGUELO, ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore CATTANEO Enrico sino al 04.08.2015 per aver insultato l’arbitro dopo essere stato espulso, nonché per aver violentemente scagliato il pallone con le mani sul volto del direttore di gara provocandogli un leggero dolore. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dopo aver sentito l’arbitro a chiarimenti, è emerso come il calciatore CATTANEO non volesse volontariamente colpire con il pallone l’arbitro. Questi, veniva colpito sul volto di rimbalzo dal pallone lanciato verso il terreno. Per quanto concerne le ingiurie, le stesse sono state invece confermate dal Direttore di gara, così come riportato nel referto arbitrale. Premesso quanto sopra, alla luce anche dei normali criteri applicati da questa Corte, pur censurando il comportamento tenuto dal calciatore CATTANEO, ritiene che vi siano gli estremi per una riduzione della squalifica. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE la squalifica comminata al calciatore CATTANEO ENRICO sino al 04.04.2015. Si dispone l’accredito della tassa se già versata.
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