COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/01/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società PARATICO Camp. 2° Categoria Gir. E Gara del 07.12.2014 tra Calcense / Paratico C.U. n. 22 della Delegazione di Brescia datato 12.12.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/01/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società PARATICO Camp. 2° Categoria Gir. E Gara del 07.12.2014 tra Calcense / Paratico C.U. n. 22 della Delegazione di Brescia datato 12.12.2014. La società PARATICO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il sig. PEZZOTTI Matteo fino al 13.4.2015 per aver colpito l’arbitro con una testata, lamentando di essersi presentato di fronte al direttore di gara alla notifica della doppia ammonizione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti dal CGS, osserva : il reclamo merita di essere parzialmente accolto. Il comportamento mantenuto dal calciatore PEZZOTTI non può considerarsi violento in quanto l’arbitro, sebbene l’arbitro parli espressamente di testata che lo avrebbe fatto indietreggiare di due passi, questa Corte non può non valutare i fatti nella loro interezza. L’arbitro avrebbe infatti ricevuto la testata al 21° minuto del primo tempo, senza che ciò gli provocasse dolore ovvero altra conseguenza fisica e ha portato a termine la gara senza alcun problema. Ciò non toglie che l’essersi posto di fronte all’arbitro “a muso duro” rappresenti comunque un gesto di aggressività e pertanto legittimamente sanzionabile. Questa Corte, alla luce dei criteri abitualmente adottati, ritiene di dover accogliere parzialmente il ricorso presentato, mitigando la sanzione comminata anche vista la pausa invernale. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del ricorso proposto RIDUCE La sanzione della squalifica a carico del sig. PEZZOTTI Mirko fino al 07.02.2015 e dispone l’accredito della relativa tassa.
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