COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/01/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società GS NIZZA CALCIO 1983 Camp. 2° Categoria Gir. V Gara del 14.12.2014 tra Calcio Ceranova / GS Nizza Calcio 1983 C.U. n. 25 della Delegazione di Pavia datato 18.12.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/01/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società GS NIZZA CALCIO 1983 Camp. 2° Categoria Gir. V Gara del 14.12.2014 tra Calcio Ceranova / GS Nizza Calcio 1983 C.U. n. 25 della Delegazione di Pavia datato 18.12.2014. La società GS NIZZA CALCIO 1983 ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il sig. ZUCCOTTI Mirko, per cinque gare, per aver rivolto all’arbitro una frase lesiva dell’onore, spingendolo e toccandolo ripetutamente, lamentando che il giocatore ha proferito la frase offensiva ma nega di aver toccato l’arbitro, né tanto meno di averlo spinto., rappresentando che il direttore di gara potrebbe essere stato toccato da altri calciatori presenti. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti dal CGS, osserva. Dal rapporto arbitrale – fonte primaria e privilegiata di prova - emerge chiaramente che il sig. ZUCCOTTI veniva espulso per aver proferito una frase lesiva dell’onore dell’arbitro, toccandolo più volte. Dalle parole dell’arbitro non emergono circostanze tali da far presumere ad un atto qualificabile come violento, quanto piuttosto a dei tocchi lievi volti a manifesta il proprio dissenso per l’espulsione. Tuttavia, tali comportamento non devono essere tenuti dai calciatori in campo, sottolineando che ogni decisione e valutazione sul terreno di gioco viene presa in piena libertà dall’arbitro, il quale è il primo ed unico “giudice” sul terreno di gioco e devono pertanto essere sanzionati. Questa Corte, alla luce dei criteri abitualmente adottati, ritiene di dover lievemente mitigare la sanzione comminata. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del ricorso proposto RIDUCE La sanzione della squalifica a carico del sig. ZUCCOTTI Mirko a quattro giornate e dispone l’accredito della relativa tassa.
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