COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/01/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ATLETICO MUGGIO’ Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 7.12.2014 tra San Rocco / Atletico Muggiò C.U. n. 26 della Delegazione di Monza datato 12.12.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/01/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ATLETICO MUGGIO' Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 7.12.2014 tra San Rocco / Atletico Muggiò C.U. n. 26 della Delegazione di Monza datato 12.12.2014. La società ATLETICO MUGGIO' ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione della squalifica sino al 19.4.2015 al dirigente Mario Moreno BRIGO, lamentando che il calciatore si era limitato a protestare tenendo un comportamento irriguardoso. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti dal CGS osserva : l'arbitro ha precisato che il gesto compiuto dal dirigente BRIGO nei suoi confronti è stato violento (pacca sulla schiena). Alla luce della gravità del gesto non violento ed in applicazione degli abituali criteri di giudizio adottati da questa corte si ritiene equo mitigare la squalifica comminata al dirigente. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del dirigente Mario Moreno BRIGO, a tutto il 19.2.2015 e dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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