COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/01/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società US SANMARTINESE Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 7.12.2014 tra Frassati Castiglionese / US Sanmartinese C.U. n. 22 della Delegazione di Lodi datato 11.12.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 15/01/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società US SANMARTINESE Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 7.12.2014 tra Frassati Castiglionese / US Sanmartinese C.U. n. 22 della Delegazione di Lodi datato 11.12.2014. La società US SANMARTINESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione della squalifica al giocatore SANFEDELE Marco sino al 30.11.2015, lamentando che la sanzione è ingiusta. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti dal CGS, sentito l'arbitro a chiarimenti osserva : l'arbitro ha confermato che il calciatore, SANFEDELE Marco, ha tentato di colpirlo con un pugno che solamente in seguito alla sua prontezza di riflessi è riuscito a schivare. Alla luce del abituali criteri di giudizio adottati da questa Corte, per fatti analoghi, la squalifica comminata al calciatore merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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